Gli enti del Terzo Settore saranno tenuti a redigere il bilancio di esercizio, che è formato dai seguenti documenti:
1. stato patrimoniale;
2. rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri;
3. relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In merito a tale obbligo si tenga presente quanto segue:
a. si devono utilizzare i modelli approvati con apposito decreto ministeriale;
b. gli enti del Terzo Settore che esercitano l'attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile, e pertanto depositare il bilancio di esercizio presso il Registro delle imprese;
c. gli enti non iscritti nel Registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore;
d. il bilancio degli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a 220mila euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa;
e. gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a un milione di euro devono depositare presso il Registro unico nazionale e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale;
f. gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 100mila euro annui devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti a:
- componenti degli organi di amministrazione;
- componenti degli organi di controllo;
- dirigenti;
- associati.
Quanto illustrato rappresenta una delle principali novità introdotte dalla riforma del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)