Per effetto di una norma contenuta nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nuovo Codice del Terzo Settore), non concorrono alla formazione del reddito:
- i fondi pervenuti attraverso raccolte pubbliche effettuate “occasionalmente” - anche attraverso offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori – in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i contributi erogati dalla pubblica amministrazione per lo svolgimento delle attività di interesse generale e comunque non commerciali;
- le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.
Si considerano tuttavia attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.