Il Codice del Terzo Settore specifica che si considerano non commerciali le attività:
- di “interesse generale”, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, purchè: a. siano svolte direttamente da enti la cui finalità principale consista nello svolgimento di attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale; b. tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alla ricerca dell'ente stesso, oppure ai risultati prodotti;
- di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, che siano state affidate ad Università o altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente;
- svolte dalle associazioni nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente.