Ai fini dell'applicazione della relativa disciplina, con tale espressione si intendono le seguenti tipologie di enti:
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali;
- cooperative sociali;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- associazioni, riconosciute o non riconosciute;
- fondazioni;
- altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore.
La precisazione è contenuta nel nuovo Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)