Per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, con decreto ministeriale 3 luglio 2015 è stato istituito un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento delle finalità di utilità sociale e degli interessi generali. (Scopri di più su: SviluppoEconomico.gov.it)

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le seguenti tipologie di imprese:
  • imprese sociali costituite in forma di società, di cui al decreto legislativo n. 155/2006 e successive modifiche
  • cooperative sociali e relativi consorzi, di cui alla legge n. 381/1991
  • società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997
L’intervento prevede la concessione di aiuti ai sensi dei regolamenti europei “de minimis”, da erogare sotto forma di finanziamenti agevolati per programmi di investimento delle predette imprese in qualunque settore, purché coerenti con le relative finalità istituzionali.

La copertura degli oneri per la concessione dei finanziamenti agevolati è posta a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) istituito dalla legge n. 311/2004 presso Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP). Il CIPE ha assegnato alla misura 200 milioni delle risorse del FRI.

Con decreto interministeriale 14 febbraio 2017 sono state stabilite le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dal nuovo regime di aiuto. Secondo quanto richiesto dalle norme che regolano il FRI, il decreto interministeriale prevede che al finanziamento agevolato debba essere associata una quota di finanziamento bancario a tasso di mercato. Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario copriranno insieme l’80% dei costi del programma e saranno disciplinati da un contratto unico nell’ambito del quale il finanziamento agevolato sarà pari al 70% e il finanziamento bancario al 30% del finanziamento complessivo.

Il finanziamento, al tasso agevolato di 0,5% avrà una durata massima di 15 anni.

Per i programmi che prevedono investimenti non superiori a tre milioni di euro al finanziamento agevolato è associato un contributo non soggetto a restituzione pari al 5 % dei costi del programma.

Con decreto ministeriale 8 marzo 2017 sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del predetto contributo, concesso a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di questo Ministero.

Con il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 26 luglio 2017 sono stati individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e fornite, fra l’altro, indicazioni utili per la migliore attuazione della misura a sostegno dell’economia sociale.

In data 28 luglio 2017 è stata inoltre sottoscritta la Convenzione fra il Ministero, l’ABI e CDP che, oltre a specificare aspetti puntuali della disciplina del finanziamento bancario e del connesso finanziamento agevolato, detta le regole affinché possano aderire alla stessa Convenzione le banche che intendono assumere il ruolo di “banche finanziatrici”, fra le quali le imprese sceglieranno la banca cui in primis dovranno rivolgersi per ottenere, previa valutazione del merito di credito, la delibera di finanziamento con l’evidenziazione dei positivi impatti socio ambientali del programma, da allegare alla domanda di agevolazione.

Con i due atti posti in essere il 26 e il 28 luglio 2017 da ultimo citati si è chiuso il complesso iter dettato dalla legge per l’utilizzazione delle risorse del FRI e, grazie alla messa a punto delle disposizioni di dettaglio e degli schemi di domanda con i relativi allegati, contenuti nel decreto direttoriale precitato, le imprese potranno proporre le istanze di agevolazione al Ministero, che si avvarrà del supporto dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. (Invitalia) per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione della misura.

Con la procedura a sportello adottata dalla misura, le domande potranno essere trasmesse al Ministero a partire dal 7 novembre 2017, data che si è ritenuta congrua per consentire alle banche di aderire alla Convenzione e alle imprese di mettere a punto i propri programmi e di ottenere le valutazioni della banca finanziatrice da allegare alla domanda di agevolazione.

Partner della formazione

ConfiniOnline fa rete! Attraverso la collaborazione con numerosi enti profit e non profit siamo in grado di rivolgere servizi di qualità a costi sostenibili, garantendo ampia visibilità a chi supporta le nostre attività. Vuoi entrare anche tu a far parte del gruppo?

Richiedi informazioni