Lo scorso 9 giugno il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha approvato, in via preliminare,
il decreto legislativo di attuazione della legge Delega in materia di contrasto della povertà, riordino delle prestazioni di natura assistenziale e rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (legge 15 marzo 2017, n. 33). (Scopri di più su:
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Il decreto introduce per la prima volta in Italia, a decorrere dal 1º gennaio 2018, il Reddito di Inclusione (REI), quale misura unitaria di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. La dotazione finanziaria per il primo anno di applicazione sarà pari a un miliardo e 700 milioni di euro, cui si aggiungeranno le risorse per il rafforzamento dei servizi, pari a circa 260 milioni, corrispondenti al 15% della dotazione complessiva del Fondo Povertà.
Si tratta di una misura che vuole essere, perlomeno in prospettiva, universalistica, cioè rivolta a tutti i poveri assoluti, ma anche condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di inclusione sociale e/o lavorativa. In sede di prima applicazione sono prioritariamente ammessi al REI i nuclei con figli minorenni o disabili e le donne in stato di gravidanza, attuali beneficiari del SIA, e i disoccupati ultra cinquantacinquenni, attuali destinatari dell’ASDI.
Ben quattro i selettori in base alla condizione economica. Innanzitutto l’ISEE: il nucleo familiare del richiedente deve avere un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro; contemporaneamente deve disporre di un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro, e di un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 10.000 euro (ridotto a 6mila euro nel caso di persona sola). Infine, l’ultimo selettore riguarda la componente reddituale dell’ISEE, al netto dell’affitto e di eventuali detrazioni; tale soglia, opportunamente divisa per la scala di equivalenza, non deve superare i 3.000 euro. Il beneficio economico sarà calcolato come differenza tra la soglia reddituale di accesso e il reddito familiare ed in prima battuta permetterà di coprire il 75% della suddetta differenza. Ciò significa che ipotizzando un reddito familiare pari a zero il beneficio massimo erogabile sarà pari a 187,5 euro (3.000/12×0,75) per una persona sola, riparametrato sulla base della scala di equivalenza ISEE sino a un massimo di 485,41 euro per una famiglia di 5 componenti e più, corrispondente all’ammontare mensile dell’assegno sociale.
I nuclei familiari ammissibili al REI, tenuto conto delle tipologie familiari individuate come più deprivate e delle soglie di accesso economiche, sono stati stimati in 500 mila in sede di prima applicazione, pari a circa 1milione ed 800 mila persone.
Oltre al rispetto dei requisiti economici, nessun componente del nucleo potenziale beneficiario del REI può contemporaneamente fruire di NASPI o altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria; non è inoltre ammesso possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, fatti salvi quelli per i quali è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità; non si possono possedere navi ed imbarcazioni da diporto. Infine i potenziali beneficiari sono tenuti al rispetto di determinati requisiti di residenza e di soggiorno; saranno ammessi al REI anche i titolari di protezione internazionale (asilo politico e protezione sussidiaria).
Il beneficio economico sarà concesso, sottoforma di carta di pagamento elettronica, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall’ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente. La carta, oltre a consentire acquisti in tutti i supermercati e negozi convenzionati, potrà anche essere usata per prelevare contante fino ad un limite massimo pari alla metà del contributo mensile.
Così come già avviene per il SIA la definizione dei progetti di inclusione sociale e/o lavorativa dei componenti dei nuclei familiari beneficiari è demandata ai Comuni, in forma singola o associata, in raccordo con la rete dei servizi territoriali, socio-sanitari, del lavoro, dell’istruzione e delle organizzazioni di terzo settore.
Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri disciplina anche le possibili espansioni del REI, in termini di graduale incremento del beneficio e di graduale espansione dei beneficiari e rimanda a tal proposito ad un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il decreto istituisce inoltre la Rete della protezione e dell’inclusione sociale, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dei diversi livelli di governo, quale struttura permanente di confronto e programmazione delle politiche sociali, nonché di coinvolgimento del terzo settore e delle parti sociali. La Rete si articolerà anche in tavoli regionali e territoriali e sarà composta da un Comitato per la lotta alla povertà, come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo, e dall’Osservatorio sulle povertà, con il compito di predisporre un Rapporto biennale sulla povertà, in cui saranno formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, che terranno anche conto delle evidenze emerse in sede di monitoraggio sull’attuazione del REI.