In quanto ricercatori che da tempo e da diverse prospettive disciplinari si occupano di impresa sociale, in ottica sia nazionale che internazionale, abbiamo apprezzato lo sforzo compiuto dal legislatore con la legge delega 106/2016 di rendere il più possibile allineate ed omogenee, oltre che di semplificare, le norme volte a regolamentare l’impresa sociale e a sostenerne lo sviluppo e a incentivare – pur senza renderla obbligatoria – l’assunzione piena dello status di impresa da parte delle organizzazioni di terzo settore che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono di fatto attività commerciale in modo prevalente. (Scopri di più su: IrisNetwork.it)
  • A cura del Comitato di Gestione di Iris Network
Le ricerche svolte in questi anni dai ricercatori aderenti a Iris Network avevano, infatti, individuato nelle diverse regolamentazione delle imprese sociali, spesso non coerenti tra di loro, una delle ragioni dell’insuccesso della stessa legge 118 del 2005 e del d.lgs 115 del 2006. In particolare hanno pesato il diverso trattamento fiscale degli utili non distribuiti, la diversità delle aliquote Iva applicate, il mancato esonero dal pagamento dei contributi sociali per le imprese sociali di inserimento lavorativo diverse dalle cooperative sociali, regole diverse con riferimento al vincolo di distribuzione di utili.

I testi dei decreti delegati emanati dal Governo – e in particolare quello sull’impresa sociale - non sembrano tuttavia cogliere pienamente le opportunità offerte dalla legge delega e per taluni aspetti sembrano addirittura aver preso una direzione opposta. Si pensi all’indicazione contenuta nella delega in ordine al rendere la regolamentazione omogenea indipendentemente dalle forme giuridiche utilizzate e all’esito dei decreti in termini di accentuazione delle differenze tra forme giuridiche diverse.

Tre sono i tipi di norme contenute nei decreti che inducono a formulare questo giudizio.

1. Considerando ambedue i decreti delegati, quello sull’impresa sociale e quello sul Terzo Settore, non emerge una chiara volontà di favorire l’assunzione dello status di impresa da parte delle organizzazioni di terzo settore con prevalente attività commerciale. Infatti il mantenimento – nel decreto istitutivo del codice del Terzo Settore - della fattispecie degli enti non commerciali e della possibilità per questi di restare tali grazie alla de-commercializzazione di una parte delle attività che hanno natura a tutti gli effetti commerciale, consente alle organizzazioni interessate di non rispettare l’obbligo (chiaramente previsto nella legge delega) di attenersi in ogni caso – cioè che optino o meno per assumere al qualifica di impresa sociale – a tutte le norme previste per le imprese nel libro V del Codice Civile. Poiché con il nuovo assetto normativo gli utili non distribuiti – qualsiasi ne sia l’origine – non sono soggetti a tassazione si ritiene che sarebbe certamente più coerente con gli obiettivi della legge e con la volontà di promuovere il contributo del Terzo Settore allo sviluppo economico e alla coesione sociale del Paese la soppressione della fattispecie dell’ente non commerciale.

2. L’attuale testo del decreto sull’impresa sociale allinea solo in parte le norme riguardanti le diverse forme giuridiche e organizzative con cui è possibile costituire un’impresa sociale, allineamento necessario per fare in modo che la scelta della forma giuridica sia determinata solo dalla natura dell’attività svolta e non da ragioni legate a convenienze fiscali o limiti di legge. A impedire questo allineamento sono soprattutto, ma non solo, la decisone di non consentire alle cooperative sociali di operare in tutti i settori di attività previsti dal decreto e il mantenimento dell’aliquota Iva agevolata e della esenzione dal pagamento degli oneri sociali per i lavoratori svantaggiati per le sole cooperative sociali invece che per tutte le imprese sociali operanti in determinati settori che il legislatore intende promuovere nel primo caso e per tutte le imprese sociali di inserimento lavorativo nel secondo caso. In questo modo si confinano le cooperative sociali a operare nei soli settori in cui si sono sviluppate in questi anni in conformità alla legge istitutiva e si rende difficile per altre forme imprenditoriali di intervenire negli stessi settori, perdendo così i vantaggi che potrebbero derivare dall’applicazione a nuovi settori del know how organizzativo sviluppato fin qui dalla cooperazione sociale e quelli che potrebbero derivare da una maggior concorrenza tra forme organizzative nei settori dei servizi sociali, socio sanitari ed educativi. Discriminatorio risulta inoltre l’esonero previsto sia per tutte le cooperative anche se a mutualità prevalente di non garantire la rappresentanza dei portatori di interesse non proprietari: la natura democratica della governance non garantisce infatti questi ultimi più di quella di una impresa sociale costituita nella forma di società di capitali. Inoltre, sempre nell’ottica di allargare e differenziare il raggio di azione dell’impresa sociale, crediamo sia importante prevedere tra i settori di attività anche un esplicito riferimento alle norme sul riutilizzo dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, anche perché queste stesse norme citano esplicitamente la cooperazione sociale tra i soggetti beneficiari. Si tratta infatti campo nel quale queste imprese operano con successo ormai da anni e che rappresenta la realizzazione più avanzata nel più ampio contesto delle politiche, oggi molto promettenti in termini di sviluppo, che riguardano la rigenerazione di asset immobiliari per finalità di interesse collettivo.

3. Un contributo ulteriore all’aumento invece che al contenimento delle diversità non necessarie viene dal mantenimento - se non addirittura l’aumento – delle disparità nelle misure di sostegno. Come già sottolineato al punto precedente i decreti infatti non solo non mettono in discussione le diversità esistenti nel trattamento fiscale tra imprese sociali e altre organizzazioni di terzo settore e tra imprese sociali di diversa forma giuridica, ma contribuiscono a rendere il quadro ancora più complesso prevedendo misure di sostegno diverse a seconda che esse siano destinate a imprese sociali o ad altre organizzazioni del Terzo Settore e a seconda del momento della loro costituzione (vedi subito oltre). Discriminatorie e ingiustificate risultano: l’esclusione delle imprese sociali dalle attività di raccolta fondi previste all’art. 7 del Codice del Terzo Settore (peraltro almeno parzialmente in contraddizione con la possibilità di ricorso a forme di crowdfunding prevista da decreto legge sull’impresa sociale), la riserva ai soli enti non commerciali dei Titoli di solidarietà previsti all’art 77 e la riserva ai soli enti non commerciali del Social bonus previsto all’art. 81. Discriminatorio in base al momento di costituzione della impresa sociale risultano, invece, le norme di cui all’articolo 18 (commi 3 e 4) del decreto sull’impresa sociale secondo cui gli importanti i benefici fiscali previsti sono riservate alle sole imprese sociali, incluse le cooperative (ma non si capisce se anche le cooperative sociali) che “abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data”. La ragione di questa norma che introduce una ulteriore segmentazione tra imprese sociali è difficile da comprendere. Se l’obiettivo è quello di incentivare l’assunzione della qualifica alle organizzazioni esistenti – ma perché da soli tre anni? – l’incentivo sembra eccessivo e di difficile giustificazione (non ci sono prove a dimostrazione che la ragione della non assunzione della qualifica sia da ricercarsi nella scarsità di capitale di rischio) anche considerando i costi degli sgravi fiscali derivanti da un allargamento della platea delle imprese sociali beneficiarie. Le ricerche condotte in questi anni, infatti, hanno messo in risalto che ciò serve davvero allo sviluppo delle imprese sociali italiane è una estensione dei benefici alla capitalizzazione a tutte le imprese sociali – cooperative sociali comprese - indipendentemente da quando sono state o saranno costituite e da quando hanno assunto la qualifica. Agevolazioni del tutto compatibili con la normativa europea sugli aiuti di stato stante il non scopo di lucro e il vincolo di distribuzione che le caratterizza.

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