ROMA - Il "Dopo di noi" avrà una sua legge e un fondo
dedicato: dopo aver superato l'esame della Camera, il testo è stato rivisitato
e corretto dalla commissione Lavoro del Senato. Per arrivare in Aula, a
Palazzo Madama, per il via libera, cui seguirà il ritorno a Montecitorio per
l'approvazione finale. Ma come è cambiato il testo? Quali modifiche sono state
introdotte, delle quasi 300 presentate? Dopo aver esaminato, alcuni mesi fa, il
testo liquidato dalla Camera, vediamo ora come è cambiato e in quale forma
diventerà quindi legge.
Come cambiano le finalità (art. 1). Nel nuovo testo
normativo, innanzitutto aumenta la platea dei destinatari, dal momento che alla
persone con disabilità grave "prive di sostegno familiare", si aggiungono
quelle "in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la presa in
carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori".
Dopo di noi, quindi, ma anche "durante di noi". Si specifica poi, sempre
nell'articolo 1, che le misure sono intraprese "nel rispetto della volontà
delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi
ne tutela gli interessi". Per quanto riguarda le agevolazioni economiche,
previste nell'articolo 1, al "trust", oggetto di dibattito e anche di critiche
da più fronti, si aggiungono, nella versione del Senato, nuove possibilità,
come "i vincoli di destinazione disciplinati con contratto di affidamento
fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale".
Prestazioni assistenziali da garantire sul territorio
(art. 2). L'articolo 2 viene integrato, specificando che "le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le
relative prestazioni e la collaborazione con i comuni".
Fondo per il "dopo di noi" (art. 3). Nessuna modifica
invece all'articolo 3, che istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare, con una dotazione di 90
milioni di euro per l'anno 2016, 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e 56,1
milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Finalità del fondo (art. 4). Per quanto riguarda
l'articolo 4, l'unica modifica riguarda la specifica di "disabilità grave" nel
riferirsi ai destinatari degli interventi. Finalità del fondo resta quindi
"attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di
deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o
gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della
casa familiare". Come resta identico il comma 2, assai criticato dai caregiver
familiari e su cui erano state proposte numerose modifiche, laddove prevede "
interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa
extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza".
Detrazioni (art. 5). Nessuna modifica di rilievo all
'articolo 5, che per quanto riguarda le imposte sui redditi prevede che "a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro
530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto
il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità
grave".
Non solo trust (art. 6). La modifica più sostanziosa
riguarda l'articolo 6, che nel vecchio testo prevedeva la "istituzione di
trust", mentre ora comprende anche "vincoli di destinazione e fondi speciali
composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione" e ne indica le modalità
di attuazione e le relative esenzioni e agevolazioni previste, fornendo tutti i
dettagli per l'atto istitutivo e i trasferimenti di beni e diritti. Si estende,
in altre parole, il "catalogo" di istituti finanziari e agevolazioni destinate
a sostenere il "dopo di noi" con beni mobili o immobili. Così come era stato
richiesto da diverse associazioni.
Disposizioni finanziarie (art. 9). Restano invariati
gli articoli 7 e 8, che riguardano rispettivamente le "campagne informative" e
la "Relazione alle Camere", mentre si precisano le "disposizioni finanziarie"
previste nell'articolo 9. Per quanto riguarda i 90 milioni del 2016, si fa
ricorso all'apposito fondo previsto nella legge di stabilità, destinato proprio
alla "copertura finanziaria di
interventi legislativi recanti misure per il sostegno di
persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare". Per quanto riguarda
invece i 258 mila euro per il 2017 e i 150 mila a decorrere dal 2018, si
provvede "mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2016-2018, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della
missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero". (cl)