Legge di Stabilità 2016. Ma per il nuovo modello nessun beneficio economico. Oltre allo scopo di lucro, sostenibilità e trasparenza. (Scopri di più su: http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201511201935196185&chkAgenzie=ITALIAOGGI)

di Fabrizio G. Poggiani

In arrivo le «società benefit». Senza benefici economici ma con un «plus» da giocarsi sul mercato: perseguire, in aggiunta al lucro, finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti si persone, comunità, territori e ambiente.

Con il maxiemendamento al disegno di legge Stabilità 2016, il legislatore introduce una nuova qualificazione giuridica per le società personali, di capitali e/o cooperative, che perseguono, in aggiunta alle finalità lucrative, obiettivi sociali, da evidenziare in una relazione annuale ad hoc. Le disposizioni hanno, come obiettivo prioritario, lo scopo di promuovere la costituzione e di favorire la diffusione di società che perseguono attività di beneficio comune, nell'ambito di molteplici aree d'intervento, che vanno dalle persone fisiche alle comunità, dai territori all'ambiente.

Come detto, le stesse possono essere costituite in una qualsiasi forma giuridica indicata nel codice civile, con particolare riferimento a quelle individuate nel libro V, titoli V e VI, nel rispetto della specifica disciplina; di conseguenza, le stesse dovranno rispettare le medesime formalità di costituzione, di rendicontazione e di operatività.

Le finalità richieste, al fine di essere inquadrate in tale e ulteriore veste, sono quelle relative al perseguimento di attività economiche destinate a realizzare effetti positivi, o la riduzione di quelli negativi, per una o più categorie di soggetti, come indicati in precedenza, e degli altri portatori di interessi coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività svolta dalla società (lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile).

Gli ambiti settoriali sono identificati in apposito allegato e devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività destinata al beneficio comune, tenendo conto delle modalità e dei criteri destinati alla valutazione dell'impatto, come indicati in ulteriore allegato.
Le società benefit non si possono inquadrare come veri e propri enti non commerciali, giacché le finalità sociali si aggiungono, come confermato anche nelle poche righe della relazione tecnica, a quelle lucrative.

Posta la necessità di adeguare gli statuti e/o i patti sociali, con l'inserimento nella ragione e/o denominazione sociale della locuzione «società benefit» o dell'acronimo «SB», e di depositare le stesse al Registro delle imprese, almeno in questa prima fase non si rilevano agevolazioni particolari ma, al contrario, adempimenti ancor più stringenti, sia in ordine all'introdotto obbligo di redazione di una relazione annuale, con pubblicazione sul sito web della stessa, contenente le indicazioni del beneficio comune, che in ordine alle responsabilità dell'organo amministrativo.

Infatti, come si evince anche dalla relazione tecnica, le nuove disposizioni prevedono che gli amministratori devono bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate, con la possibilità che, in caso di inosservanza di quanto esplicitato nel regolamento societario, lo stesso organo possa essere colpito da specifica azione di responsabilità. Le società continuano a essere disciplinate dal codice civile, senza ottenere «benefici economici a carico della finanza pubblica». In caso di mancato perseguimento delle finalità di beneficio indicate, restano soggette alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole, si ritiene limitatamente alle attività di natura prettamente «istituzionale» (beneficio comune).

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