Approvata
la nuova legge sull’agricoltura sociale. Per agricoltura sociale, recita la legge, si intende “un aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo”. (Scopri di più su:
http://www.uneba.org/agricoltura-sociale-ecco-la-nuova-legge/)
E’ rivolta, ad esempio, all’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale. Ma rientrano nell’agricoltura sociale anche i nidi e le scuole materne o le accoglienze di persone in difficoltà realizzate “mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura”, come pure i servizi che “ affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative (…) anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante”.
Due successivi decreti ministeriali stabiliranno i requisiti per gli enti per poter fare agricoltura sociale oltre che possibili agevolazioni e sostegni per le attività di agricoltura sociale, ma “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Insomma non ci sono stanziamenti aggiuntivi.
La legge prevede che le attività di agricoltura sociale siano “realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio”.
Sei Regioni – Veneto Calabria Toscana Liguria Abruzzo Campania – hanno già una propria legge sull’agricoltura sociale.