Trento, deliberazione del Consiglio comunale, 18 marzo 2015, n. 54. Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

In seguito ad un percorso avviato, con la presentazione della proposta di deliberazione nell’agosto 2014, il 18 marzo 2015 anche il Consiglio comunale di Trento ha approvato il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. (Scopri di più: http://www.labsus.org/2015/07/trento-deliberazione-del-consiglio-comunale-18-marzo-2015-n-54/)

Chiara Patera

Emerge un sistema stabilmente orientato verso la piena realizzazione del modello dell’amministrazione condivisa.


I principi

Nel Regolamento trentino trova espressione il complesso di principi e valori già delineato nel modello bolognese. Sono dunque accolti, ad esempio, il principio di fiducia reciproca, i principi di pubblicità e trasparenza ed il principio di autonomia civica. Di fondamentale importanza, ai fini della comprensione del modello di governance realmente perseguito dall’ente comunale, è la previsione espressa dell’adozione di atti di natura non autoritativa posti alla base della collaborazione tra amministrazione e cittadini. Altrettanto importante è il riconoscimento della «funzione di promozione e coordinamento della collaborazione con i cittadini attivi» quale «funzione istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 118 ultimo comma Costituzione», riconoscimento che, in combinato con il richiamo al primo comma dell’art. 118 Cost. rinvenibile tra le premesse della delibera, dota il Regolamento di Trento di un saldo aggancio costituzionale.


I soggetti

Resta invariata rispetto al Regolamento di Bologna anche la platea dei potenziali sottoscrittori dei patti di collaborazione, formata da cittadini singoli o associati, da formazioni sociali stabilmente organizzate o meno e in ogni caso da soggetti non bisognevoli di alcun «titolo di legittimazione» ulteriore rispetto alla scelta libera e responsabile di contribuire al miglioramento della qualità della vita in comune.


Modello di amministrazione e profili organizzativi

Come anticipato, il Regolamento in esame prevede l’instaurazione di un rapporto amministrativo fondato sulla collaborazione e sulla fiducia reciproca e culminante nell’adozione di atti di natura pattizia volti alla cura condivisa dei beni comuni urbani. A tal fine il Comune di Trento individua una apposita struttura, attenta a «semplificare la relazione con i cittadini attivi», deputata all’istruttoria delle proposte di collaborazione provenienti dalla cittadinanza. Nella stessa direzione, e con lo stesso spirito di informalità e semplificazione, va anche la previsione di momenti formativi condivisi e di scambio di know how tra cittadini attivi e dipendenti comunali.


I beni oggetto delle azioni di cura

Oggetto di patti di collaborazione possono essere beni materiali, immateriali o digitali, spazi pubblici o aperti al pubblico, ma anche immobili di proprietà di terzi in stato di totale o parziale disuso. Così come previsto nell’archetipo bolognese, il Comune si impegna tanto a ricevere proposte di cura e rigenerazione da parte dei cittadini quanto a provvedere esso stesso ad una periodica ricognizione degli spazi, degli edifici e delle infrastrutture digitali che si prestano a formare oggetto di interventi di cura condivisa. In entrambi i casi è garantito lo svolgimento di procedure trasparenti, aperte e partecipate.


Misure di sostegno

Il supporto garantito dall’amministrazione comunale si sostanzia, di volta in volta, nel riconoscimento di agevolazioni amministrative, nel rimborso delle spese di acquisto di materiali strumentali alla realizzazione degli interventi, nella previsione di forme di visibilità delle azioni realizzate dai cittadini attivi e in tutte le varie misure di sostegno già previste nel Regolamento adottato a Bologna. Inoltre, l’atto in questione accoglie e amplia il contenuto della disposizione relativa al riconoscimento di agevolazioni ed esenzioni dal pagamento di tributi locali a favore delle formazioni sociali impegnate nell’ambito dei patti di collaborazione. All’art. 20, co. 4, infatti, il Regolamento tridentino fa espresso riferimento alle agevolazioni previste rispettivamente dal Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e dal Regolamento per la disciplina della imposta unica comunale, in relazione, in quest’ultimo caso, alla tariffa sui rifiuti.


Garanzie

Anche in materia di risoluzione delle controversie il Regolamento di Trento recepisce in toto la soluzione proposta dal modello felsineo. È previsto dunque l’esperimento di un tentativo di conciliazione dinanzi a un Comitato composto da tre membri («di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall’amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi»), chiamato a sottoporre alle parti in lite una proposta di conciliazione di natura non vincolante.

Globalmente considerato, il Regolamento di Trento si presenta analogo a quello adottato per la prima volta a Bologna. Di quest’ultimo, infatti, è rispettata la struttura generale, il contenuto di gran parte delle disposizioni e – aspetto principale – lo spirito di fondo, stabilmente improntato al modello dell’amministrazione condivisa. Gli adattamenti rinvenibili sono qualificabili perlopiù come “variazioni in melius”, tra le quali emerge, oltre a quelle già evidenziate, la grande attenzione riservata alle «Circoscrizioni quali luoghi di partecipazione dei cittadini», nel pieno rispetto del sistema di decentramento e consultazione popolare in cui si articola il territorio comunale.

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