Cos’è l’ISEE? (Scopri di più su:
http://www.cittadinanzattiva.it/faq/salute/7642-isee-e-disabilita-cosa-c-e-da-sapere.html)
Si tratta dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente e rappresenta lo strumento che permette di misurare la condizione economica di una famiglia. Viene utilizzato dalle Amministrazioni dello Stato ed altri Enti per riconoscere il diritto a godere di prestazioni sociali o assistenziali agevolate (ad es. assegni per la maternità, bonus famiglia, bonus bebè, agevolazioni per l'iscrizione al nido, servizi sociali, agevolazioni legate allo studio, ecc.).
Consente anche di accedere ai contributi per l'affitto od ai bonus per il gas, l'energia elettrica, bollette telefoniche o dell'acqua oltre che alle tariffe agevolate definite dai comuni per la tariffa rifiuti, la tasi, i trasporti ed i ticket sanitari.
È un
indicatore che tiene conto del
reddito, del patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia).
Il nuovo ISEE è stato introdotto con DPCM n. 159 del 3 dicembre 2013 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2015.
Come si calcola?
Il calcolo dell’ISEE si basa sulle informazioni raccolte nella nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), che raggruppa sia le autodichiarazioni sia le dichiarazioni che arrivano dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps. Innanzitutto si parte dal parametro ISE, indicatore della situazione economica del nucleo familiare, che misura il reddito ed il patrimonio della famiglia, da dividere per un coefficiente convenzionale (scala di equivalenza) che cresce a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare ed il cui risultato rappresenterà la vera ricchezza dalla famiglia.
Esistono agevolazioni per i disabili?
All’indomani dell’approvazione del nuovo ISEE era sorta la polemica per l’inclusione, nel nuovo indicatore di ricchezza delle famiglie, dei contributi erogati ai disabili(art. 4, comma 2, lettera f) del Dpcm n. 159/2013).
Ora invece i chiarimenti in senso contrario, contenuti nelle recenti Faq dell’Inps stesso (
Faq FC4_2), ripristinano il principio di uguaglianza sostanziale.
L’istituto di previdenza ha infatti precisato che non costituiscono “trattamenti” - e pertanto non devono essere indicati nella dichiarazione ISEE - le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
Allo stesso modo non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di beni e/o servizi.In modo analogo non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese poiché assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di beni e/o servizi.
Ad esempio, vengono esclusi dalla DSU e, di conseguenza, dal calcolo finale dell’ISEE, i contributi per l’assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale: tutti quei contributi,quindi, erogati come rimborso per spese che il disabile e/o non autosufficiente è obbligato, per forza di cose, a sostenere onde poter svolgere le proprie attività quotidiane.
Attenzione!L’unica condizione è che il contributo sia erogato a fronte di rendicontazione delle spese sostenute.
Cosa accade per le prestazioni di natura socio-sanitaria?
Il nuovo ISEE è stato già cassato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio a poco più di un mese di distanza dalla sua entrata in vigore.
Il TAR, con tre recenti pronunce (sentenze
n. 2454/15,
n. 2458/15 e
n. 2459/15), ne ha infatti annullato alcune norme, modificando la base di calcolo dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, fra le quali rientrano le prestazioni di degenza in RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) per persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti.
Con riferimento a tali prestazioni dunque, il TAR del Lazio ha escluso che possano essere computati nel calcolo dell’ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche non imponibili ai fini IRPEF (tra cui indennità di accompagnamento, pensione sociale, pensione di invalidità, indennità e assegni riservati agli invalidi civili, ciechi, sordi ecc.).
Tali somme, infatti, non costituiscono reddito edincremento di ricchezza per il beneficiario, ma sono emolumenti per aiutare persone in situazioni di disagio.
Il TAR Lazio ha poi emesso una ulteriore sentenza particolarmente vantaggiosa per i cittadini, aumentando la franchigia per le persone non autosufficienti, livellandola a quella riconosciuta ai minorenni. Di conseguenza, l’ISEE si deve calcolare con riferimento alla porzione di reddito che eccede i 9.500 euro l’anno, e solo su quella.
Risultano escluse dal conteggio le pensioni e le indennità percepite dai disabili?
In virtù di quanto sentenziato dal TAR Lazio, le pensioni e le indennità non devono essere considerate tra i redditi ai fini ISEE.
Le tre sentenze sono immediatamente esecutive e devono, quindi, essere immediatamente eseguite ed osservate dall'INPS, dai Comuni, dal Ministero del Lavoro, dalla Presidenza del Consiglio, favorendo gran parte dell'utenza, poiché hanno come effetto di diminuire il valore finale dell'ISEE per l'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, aumentando di conseguenza - in misura maggiore rispetto al passato - la contribuzione economica del Comune di residenza ai servizi resi.
Tuttavia le sentenze del TAR, nonostante l’immediata esecutività, rimangono al momento inapplicate anche a causa di un mancato adeguamento tempestivo dei sistemi informatici dell’Inps. I cittadini che richiedono ed ottengono l'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria si trovano quindi in mano una dichiarazione illegittima ed errata.
Cosa possono fare i cittadini
Il suggerimento è di accompagnare la dichiarazione ISEE con la copia della sentenza del TAR e con una separata istanza allegata alla richiesta in cui si precisa che ai fini della determinazione della quota sociale l'ISEE dovrà essere calcolato secondo la vigente disciplina normativa, ovverosia secondo quanto previsto dal DPCM n. 159 del 3 dicembre 2013 come modificato dalle sentenze del TAR Lazio n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15, chiarendo altresì che in caso di calcolo illegittimo da parte dell’Inps sarà onere dell'amministrazione stessa provvedere al corretto ricalcolo disapplicando l'ISEE illegittimamente fornito.
In caso di dichiarazione svantaggiosa, resta fermo il diritto dei cittadini di adire le vie legali qualora dovessero ritenersi penalizzati da un ISEE calcolato sulla base di criteri che il TAR ha definito illegittimi.
Attenzione! Il Governo ha deciso di presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le pronunce del TAR chiedendone anche la sospensiva, che congela gli effetti delle sentenze fino al pronunciamento di secondo grado.
Se il Consiglio di Stato confermerà la sospensione dell’esecutività delle sentenze, fino a quando non ci sarà il nuovo pronunciamento sul caso, la riforma ISEE resterà in vigore nella sua attuale formulazione.