Prende il via anche in Italia la cosiddetta borsa dell'inquinamento. Sanzioni di 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa senza autorizzazione. Fino al recepimento della direttiva comunitaria sarà il ministero dell'Ambiente a vigilare È entrato in vigore il mercato europeo delle emissioni di gas a effetto serra in attuazione del Protocollo di Kyoto. È infatti diventato legge, con alcune modifiche relative soprattutto al regime sanzionatorio, il decreto-legge approvato dal governo nel novembre scorso con le disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas serra nella Comunità europea. In pratica, con il nuovo provvedimento prende ufficialmente il via anche in Italia la cosiddetta borsa dell'inquinamento. Per il rilascio dell'autorizzazione a emettere gas climalteranti, i gestori degli impianti interessati presentano una domanda ufficiale entro 30 giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno 30 giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto. A un decreto del ministero dell'Ambiente di concerto con quello delle Attività produttive è demandato di stabilire le specifiche relative al formato e alle modalità per la trasmissione delle domande di autorizzazione, che verrà rilasciata con un provvedimento del direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del ministero dell'Ambiente e del direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del ministero delle Attività produttive. I gestori degli impianti interessati, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge, comunicano all'autorità nazionale competente le informazioni necessarie per l'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007, secondo le specifiche che verranno stabilite entro 10 giorni mediante decreto dei due dicasteri competenti. Sono fissate sanzioni pecuniarie pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in assenza di autorizzazione per il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione. Fino al recepimento della direttiva 2003/87/CE spetta al ministero guidato da Matteoli svolgere le funzioni di autorità nazionale competente, avvalendosi della collaborazione dell'Apat e dell'Enea. La Nuova Ecologia, 17 gennaio 2005

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