Ora che l’impianto della riforma è definito si può prefigurare con più precisione lo scenario prossimo venturo del terzo settore. Certo il
disegno di legge delega presentato ieri dal ministro Poletti e dal sottosegretario Bobba – quest’ultimo presente al prossimo
Workshop Iris Network – dovrà passare al vaglio del dibattito parlamentare e successivamente alimentare la decretazione di dettaglio.
La strada però è tracciata, in particolare per l’impresa sociale. Le disposizioni che la riguardano (articolo 4, ma anche articolo 6), infatti, hanno il merito di delineare gli oggetti della normazione in modo chiaro ma non eccessivamente dettagliato, lasciando quindi un certo margine di libertà in sede di regolamentazione. Regolamentazione che dovrà essere ben calibrata per “dare gambe” all’impianto riformatore sintonizzandolo rispetto allo stato attuale del comparto e soprattutto delineando il suo assetto futuro.
Al legislatore toccherà quindi il compito di “stringere i bulloni” della riforma non solo delle istituzioni politiche ma anche dell’impresa sociale agendo a tal fine su una molteplicità di questioni. Qualche esempio in ordine sparso. 1) Ci si potrebbero aspettare linee guida in merito alla misurazione di quegli “impatti sociali positivi” che ora costituiscono “l’obiettivo primario” dell’impresa sociale (art. 4 comma 1 lettera a). 2) Allo stesso modo esistono significativi margini di azione per allargare e qualificare le forme di coinvolgimento degli stakeholders dell’impresa sociale, oltre a dipendenti e utenti (art. 4 comma 1 lettera a). 3) Un ulteriore, importante ambito riguarda l’allargamento del numero e della tipologia di attività considerate “di rilievo sociale” e che definiscono, anch’esse, il carattere sociale dell’impresa (art. 4 comma 1 lettera c). 4) Inoltre, sembra possibile anche un intervento rispetto alla soglia di attività “non sociali” che queste imprese possono svolgere e che oggi è fissata nell quota massima del 30% del giro d’affari (art. 4 comma 1 lettera c). 5) C’è poi il capitolo, assai dibattuto, del “cap” (tetto) da introdurre alla remunerazione del capitale e alla distribuzione degli utili (art. 4 comma 1 lettera d). 6) Ultimo, ma non meno importante, è il tema della “razionalizzazione” delle categorie di lavoratori svantaggiati da armonizzare rispetto alle indicazioni comunitarie (art. 4 comma 1 lettera e).
Margini di azione importanti quindi, rispetto ai quali giocherà un ruolo assai importante la disponibilità di informazioni e conoscenze aggiornate, come quelle che verranno pubblicata, a settembre, nella nuova edizione del Rapporto sull’impresa sociale curato da Iris Network.
C’è forse solo un punto della riforma che appare troppo rigido e che quindi non lascia margini di intervento. Si tratta della lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 laddove si afferma la necessità di rivedere la disciplina di attribuzione facoltativa della qualifica di impresa sociale rendendola obbligatoria per cooperative sociali e loro consorzi. Un’operazione di maquillage riferita a un settore che è già impresa sociale de facto e quindi utile soprattutto a rimpinguare le fila dell’impresa sociale (che passerebbero da qualche centinaio a qualche migliaio), ma che lascia aperto il problema, ovvero come la norma possa catalizzare il potenziale di imprenditoria sociale al di fuori della cooperazione sociale, iniziando dal comparto nonprofit.
I dati del censimento Istat infatti parlano chiaro: esistono circa 44mila soggetti nonprofit con una consistente componente “market” (oltre il 50% delle risorse generate) che si può considerare una proxy del loro orientamento imprenditoriale. Ma forse per intercettare questi soggetti l’attribuzione dello status di impresa sociale ex lege non è efficace e sono necessarie politiche di incentivo e di “moral suasion” da parte di organismi di controllo come Camere di commercio, Agenzia delle entrate, ecc. Oppure da parte di un’authority dedicata con compiti di “regulator” che però non c’è.
P.S. Il dibattito sulla riforma continua anche nel
Forum della rivista Impresa Sociale. Partecipate!
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