La legge delega 118/2005 e il decreto legislativo 155/2006 arrivavano, un po’ improvvisamente dal punto di vista politico, al termine di una lunga stagione di riflessione ed impegno nella realizzazione di iniziative a finalità sociale: intraprese innovative e faticose, portate avanti nel solco di una tradizione non guidata dal profitto, alternativa al capitalismo e alla sua logica, ma anche allo statalismo e alle sue rigidità. Coloro che da più anni si interessavano al tema hanno vissuto la contraddizione di chi vede per un verso finalmente realizzato un disegno importante (riconoscere un’idea diversa di impresa), per un altro - presenti nel testo di legge - tutti i limiti di disposizioni normative introdotte più con la preoccupazione di impedire opportunismi e frodi che di dare gambe alla solidarietà sociale organizzata. E così gli addetti ai lavori non sono troppo meravigliati del fatto che la legge sull’impresa sociale non abbia generato quei cambiamenti a favore dell’economia civile che in tanti auspicavano. Appare quindi quanto mai opportuna l’iniziativa degli onorevoli Lepri e Bobba (oggi sottosegretario del governo Renzi) di riformare il D. Lgs. n. 155/06, per dare nuovo impulso all’idea che “un’altra impresa è possibile”. Ovviamente il merito dei cambiamenti proposti andrà discusso approfonditamente, senza però rinviare alle calende greche le scelte. Questo editoriale propone alcuni temi di discussione. Come evidenzia lo stesso Lepri sulle colonne di questa rivista (Impresa Sociale n. 2/2013) i punti salienti riguarderebbero soprattutto alcune questioni chiave che riprendo di seguito. (http://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/item/67-riformare-la-legge-sull-impresa-sociale-si-puo-fare.html)

Marco Musella

Natura obbligatoria dell’assunzione dello status di impresa sociale. La situazione attuale della legislazione che regolamenta l’universo delle organizzazioni non profit - che io continuerò a chiamare tali anche dopo il bel libro di Giovanni Moro (Contro il non profit, Laterza, Bari, 2014) che mi convince quasi su tutto, ma non sull’idea che l’origine di tutti i mali sia l’introduzione della categoria “non profit” - è a dir poco frammentaria e confusa, per cui in moltissimi casi non si capisce come qualificare alcune iniziative e che differenza esista tra le une e le altre. La mia aspirazione alla semplificazione mi fa ritenere che un quadro normativo che introducesse l’automatismo di cui parla la proposta di modifica contribuirebbe a fare chiarezza. Concordo infatti con l’idea di Lepri e Bobba di attribuire a tutte quelle realtà che hanno natura di impresa (che sono, cioè, istituzioni della realtà sociale ed economica volte ad organizzare in modo stabile processi di produzione di beni e servizi) non orientata al profitto, ma alla realizzazione di valore sociale, la qualifica di “impresa sociale”, senza sottoporle (leggo così la novella della 155) a ulteriori e defatiganti passaggi burocratici dagli effetti incerti.

Allargamento dei settori in cui le imprese sociali possono svolgere le loro attività principali. Ricordo che nel corso del Workshop sull’impresa sociale di Riva del Garda del 2005, in sede di discussione sulla legge delega, ci fu un confronto sulla questione dei settori e, se la memoria non mi inganna, emerse una differenza di visione tra chi proponeva l’ipotesi di evitare ampliamenti eccessivi e chi avrebbe preferito una eliminazione dell’indicazione tassativa dei settori, accompagnata da una più forte sottolineatura di altri elementi da cui desumere la finalità “sociale” di un’impresa (la governance, le regole sulla funzione distributiva e redistributiva etc.). La proposta Lepri-Bobba si muove ancora nella logica dei settori, ma è senz’altro migliorativa della situazione attuale, perché tiene conto di quanto emerso negli ultimi anni sul fronte delle intraprese mosse non dall’obiettivo di lucro. E’ probabile che fra qualche anno la camicia diventerà di nuovo stretta, ma per ora, se non si vuole fare la scelta radicale di eliminare l’oggetto dell’attività produttiva come requisito indispensabile per qualificare “sociale” un’impresa, questo allargamento può andare bene.

La questione del divieto assoluto di distribuire profitti. Si tratta di un tema che da almeno una decina d’anni circola, più o meno sottotraccia, nei dibattiti sulle caratteristiche del non profit e che la proposta Bobba-Lepri avrà il merito, se non altro, di mettere finalmente sul tavolo della discussione pubblica. Proverò a chiarire in poche righe la mia posizione, consapevole che si tratta di un tema che meriterebbe ben altro approfondimento (soprattutto quando affrontato da un economista).

Devo partire da lontano; la parola profitto, nella teoria economica, ha due accezioni parzialmente diverse. Nella teoria della distribuzione è la parte di prodotto che va al capitale; nel capitalismo rappresenta quindi il residuo di cui si appropria il capitalista dopo aver remunerato il lavoro (con i salari) e la terra (con le rendite). Negli studi sul funzionamento delle imprese, il profitto è semplicemente l’eccedenza del ricavo sui costi; di esso si appropria qualcuno (o l’impresa stessa) secondo quanto stabiliscono le regole di funzionamento del sistema: non è detto cioè che di esso debba sempre appropriarsi il capitalista, perché l’impresa potrebbe avere “proprietari” diversi da colui che ha messo nell’attività produttiva il capitale o potrebbero esistere regole che impediscono la distribuzione o limitano la facoltà dei proprietari di scegliere.

Come si vede, la questione così impostata richiederebbe di approfondire diverse questioni. In primis, chi è il “proprietario” di una non profit o di un’impresa sociale? O, meglio, come è distribuito il fascio di diritti e facoltà che rende alcuni partecipanti al processo produttivo “proprietari”? In secondo luogo, che cosa significa “non profit”?

La prima questione non è affatto di lana caprina, come potrebbe apparire a prima vista: nel sistema capitalistico l’efficienza è assicurata da una regola che attribuisce al proprietario il diritto al controllo e il diritto al residuo. Cosa assicura il buon funzionamento in assenza di un diritto al residuo e in assenza di una definizione precisa dell’obiettivo dell’impresa? Nel capitalismo le imprese massimizzano il profitto, una non profit cosa massimizza?

La seconda questione chiama in causa un altro punto non sempre sottolineato a dovere nella letteratura. “Non distribuire profitti” è evidentemente, sul piano logico, cosa diversa dal “non perseguirli”, e viceversa. Certo è ben vero che un’impresa che ha per obiettivo la distribuzione dei profitti tra i proprietari (che sono anche coloro che governano l’organizzazione) si muoverà in modo da massimizzare la differenza tra ricavi e costi, ma ciò non autorizza né a dire che il divieto di distribuzione di utili garantisca ipso facto che l’impresa persegua un obiettivo diverso dal lucro, né che una qualche parziale distribuzione di utili alla categoria di stakeholder, che affronta il rischio di impresa, trasforma immediatamente un’organizzazione da non lucrativa in lucrativa. Da questo punto di vista il divieto di distribuire utili non è condizione né sufficiente né necessaria affinché l’organizzazione persegua un fine, ad esempio sociale, valutato dall’ordinamento come particolarmente meritevole.

Alla luce di quanto osservato, sia pure in modo incompleto, mi sembra che una maggiore apertura sul tema della distribuzione di una parte dei profitti a beneficio di chi “rischia” investendo capitale nell’impresa sociale non sia in contraddizione con la natura non profit dell’organizzazione. Naturalmente è importante presidiare con la dovuta attenzione la sussistenza di altri elementi che rendano il profitto, eventualmente distribuito, compatibile con la - o addirittura funzionale alla - massimizzazione dell’utilità sociale.

Riconosce le cooperative sociali come imprese sociali di diritto, senza inutili modifiche statutarie o nella denominazione. Sul punto sarò estremamente sintetico. Nel nostro Paese esiste, da prima del 1991 e della 381, un’esperienza originale e innovativa di impresa sociale che si chiama cooperazione sociale. Il senso del decreto legislativo 155/2006 non può che essere quello di allargare lo spettro delle forme societarie attraverso le quali possono essere messe in piedi intraprese aventi finalità sociali. Trovo dunque assai sensato evitare bizantinismi e complicazioni e prevedere un automatismo che non danneggi la cooperazione sociale, ma le consenta di far parte a tutti gli effetti di questa famiglia di imprese sociali di cui il Paese ha grande bisogno.

Riconosce la natura di Onlus di diritto, ed il conseguente regime fiscale, a tutte le organizzazioni che assumono la qualifica di impresa sociale, qualsiasi sia la forma giuridica adottata. Anche in questo caso mi limito solo a dire che la proposta Bobba-Lepri appare ai miei occhi (occhi di non esperto di questioni fiscali) una semplificazione opportuna sebbene, forse, non sufficiente a sbarazzare il campo di tutte le confusioni create in questi anni da una disciplina fiscale incoerente e, talvolta, contraddittoria.

Semplifica le modalità di formazione e presentazione del bilancio sociale, pur mantenendone l’obbligatorietà. La questione del bilancio sociale è a mio parere un po’ complessa e articolata. Il bilancio sociale è un utilissimo e sacrosanto strumento di trasparenza e accountability, nonché di autovalutazione dell’impresa sociale; è difficile pensare che un’organizzazione che si pone fini di utilità sociale possa fare a meno di questo strumento, ma, d’altra parte, renderlo obbligatorio rischia di introdurre una sua non corretta utilizzazione. Da questo punto di vista la scelta della proposta Bobba-Lepri non mi convince: se si vuole mantenere l’obbligatorietà non mi sembra che abbia senso ridurre l’obbligo attraverso una contrazione dei contenuti che il bilancio sociale deve contenere. Va forse messa in discussione l’obbligatorietà e sostituita con adeguati incentivi e supporti.

Impresa sociale è un’espressione in bilico tra l’ossimoro e la tautologia, come abbiamo avuto modo di osservare in varie occasioni. L’esperienza di questi anni di vigenza del D.lgs. n.155/06 ha confermato che questa difficoltà definitoria ha un risvolto pratico, anche se è proprio la realtà sociale che ci indica il moltiplicarsi di esperienze di organizzazione di attività produttive con finalità non di profitto, ma di utilità sociale. E’ tempo che la legislazione si muova nella direzione di favorire davvero una più ampia pratica e la proposta Bobba-Lepri si muove, a mio parere nella giusta direzione.
  • Marco Musella, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

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