Garantire lo scambio tra stati membri dell'Unione europea di informazioni in materia fiscale nella misura più ampia possibile attraverso la norma di «prevedibile pertinenza» che, nel contempo, assicura che gli stati membri non possano procedere a richieste generiche di informazioni o richiederne se non pertinenti alle questioni fiscali di un contribuente. (
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Di Giovanni Galli
Intensificare i contatti diretti tra gli uffici locali o nazionali degli stati membri responsabili della cooperazione amministrativa, la cui carenza riduce l'efficacia della cooperazione. Favorire, previa autorizzazione, la presenza sul territorio di uno stato membro di funzionari dell'amministrazione fiscale di un altro stato membro e, in presenza di un interesse comune o complementare, la possibilità di un controllo simultaneo da parte di due o più stati membri mediante accordo reciproco e su base volontaria.
Lo prevede il decreto delegato attuativo della direttiva europea 2011/16 in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che abroga la direttiva 77/799/CEE, approvato definitivamente ieri dal Consiglio dei ministri, che ha dato semaforo verde a una raffica di provvedimenti attuativi di disposizioni comunitarie (si veda tabella e altro articolo in pagina e articolo a pag. 24).
Sempre sul piano fiscale, l'esecutivo ha approvato il decreto attuativo della direttiva europea 2011/76 di modifica della direttiva 1999/62/CE in materia di tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
Le nuove norme contenute nel provvedimento approvato ieri intervengono per promuovere una politica dei trasporti sostenibile e favorire l'istituzione di meccanismi equi d'imputazione dei costi di utilizzo delle infrastrutture alle imprese di trasporto, al fine di eliminare distorsioni della concorrenza e di introdurre una più equa tariffazione basata sul principio «chi usa paga» e «chi inquina paga»; è prevista per gli stati membri la possibilità di introdurre modulazioni dei sistemi di pedaggio che tengano conto anche dei cosiddetti «costi esterni» (da inquinamento atmosferico e acustico) connessi al tipo di strada o di veicolo.