Il tema dell'articolo, questa volta, e' differente dal solito, e maggiormente dedicato al diritto più propriamente "ambientale". REACH è un Regolamento comunitario che entrerà in vigore il 1 giugno prossimo, e sarà una disciplina ad applicazione graduata, nel senso che pian piano ne entreranno in vigore singole parti, sino alla definitiva applicazione tra il 2018 ed il 2021.
Reach ci coinvolgerà tutti, direttamente o indirettamente, in quanto è una normativa "di sistema": non riguarda, cioè¨, un singolo settore produttivo, ma, a vario titolo, tutti i settori che utilizzano, in via diretta o mediata, dei "chemicals" (sostanze chimiche).Dunque tutti i settori industriali, e non solo quello chimico, saranno coinvolti nell'applicazione della normativa, in quanto il Regolamento comunitario responsabilizza l'intera catena produttiva, a partire dal produttore, sino all'utilizzatore a valle.
Verosimilmente, alcune sostanze scompariranno definitivamente dal mercato, in quanto ritenute eccessivamente pericolose o troppo bioaccumulabili. Altre aumenteranno di prezzo, altre ancora verranno sostituite. I costi di alcune materie prime subiranno taluni aumenti, così come la stessa "burocrazia aziendale" dovrà necessariamente aumentare (per far fronte ai nuovi obblighi di registrazione e classificazione), e vi saranno certamente problemi di concorrenza con imprese dei Paesi ExtraUE, in quanto non vincolati da tale disciplina.
Ma veniamo ai lati positivi: certamente aumenterà la conoscenza, del singolo operatore economico e dell'utilizzatore finale, sulla natura, sulle caratteristiche e sugli effetti delle sostanze che circolano sul mercato UE, e sia con riguardo agli effetti sull'essere umano, sia sull'ambiente. Altrettanto certamente, poi, vi sara', a medio e a lungo termine, una maggiore protezione per la salute umana (in linea con gli scopi e le tendenze generali della Legislazione comunitaria).
Prima di Reach, un produttore, importatore o fornitore di una determinata sostanza, aveva l'obbligo di compilare una "Scheda di sicurezza". Il destinatario della sostanza "subiva" il contenuto di quella scheda, che cristallizzava definitivamente le caratteristiche della sostanza.Con Reach tutto cambia e diventa "interattivo", in quanto molte facolta' aggiuntive vengono previste in capo all'utilizzatore "a valle". Quest'ultimo, in primo luogo, deve comunicare al fornitore informazioni sufficienti a consentigli di predisporre uno "scenario di esposizione".
Per cui, in buona sostanza, ogni utilizzatore "a valle" identifica, applica, ed eventualmente raccomanda misure appropriate che consentano di controllare i rischi così identificati. Infine, una notazione in materia di sperimentazione scientifica e tests su animali. Il "considerando" n. 33 di Reach stabilisce espressamente che occorrerebbe prevedere la trasmissione comune e la condivisione dell'informazione sulle sostanze al fine di accrescere l'efficacia del sistema di registrazione, ridurre i costi e ridurre le sperimentazioni sugli animali vertebrati.