Lo scorso 23 gennaio è stata depositata una proposta di emendamento al D. Lgs. n. 155/06 “Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118” che vede come primo firmatario l’onorevole Luigi Bobba e che verrà inserita in un decreto legge che afferisce al programma “Destinazione Italia”. Trattandosi di modifiche puntuali al testo attualmente in vigore, per facilitare la lettura il nuovo articolato viene proposto di seguito così come scaturirebbe dalla discussione in Parlamento. In ogni caso, nei prossimi giorni, insieme all’onorevole Bobba presenteremo una proposta di DDL sulla stessa materia per rafforzare l’intento di introdurre le modifiche auspicate alla norma sull’impresa sociale. (
http://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/item/66-cambiare-la-norma-sull-impresa-sociale-una-proposta.html)
Stefano Lepri
La ratio della proposta di riforma si ispira a due principi: semplicità e omogeneità. Seguendo queste linee guida abbiamo introdotto modifiche sollecitate e attese da una pluralità di attori, in primis da chi intraprende per scopi sociali o intende farlo. Ciò contentirà di liberare un potenziale di impresa sociale finora realizzato in alcuni settori del welfare grazie alla cooperazione sociale, ma che invece è ancora in gran parte inespresso in altri comparti e attraverso diversi modelli organizzativi e giuridici. La semplificazione ha come obiettivo di facilitare la creazione e gestione delle imprese sociali attraverso qualsiasi forma giuridica. L’omogeneità di vincoli e vantaggi serve invece a far sì che la forma giuridica individuata dai proponenti sia quella più coerente con il tipo di attività svolta e non vi siano diverse convenienze tra le varie forme di esercizio dell’impresa sociale. Tutto ciò con l’obiettivo di far emergere e consolidare un vero e proprio “ecosistema” di attori imprenditoriali e di strutture di supporto (finanziarie ma non solo) che, pur nella diversità, sia comunque caratterizzato dal perseguimento di finalità di interesse generale, agendo su leve settoriali e organizzative ben definite.
Operativamente, il testo proposto alla discussione delle Camere propone le seguenti modifiche.
- Rende non facoltativa, ma obbligatoria l’assunzione dello status di impresa sociale per tutte le organizzazione che abbiano le caratteristiche individuate dalla normativa.
- Allarga i settori in cui le imprese sociali possono svolgere la loro attività principale.
- Introduce per tutte le imprese sociali costituite in forma di società, la possibilità di remunerare il capitale, seppur in misura limitata e non speculativa. In questo modo si intende favorire l’attrazione di capitale di rischio salvaguardando comunque la natura sociale dell’impresa, delle attività e degli investimenti che essa intende effettuare.
- Riconosce le cooperative sociali come imprese sociali di diritto senza inutili modifiche statutarie o modifiche nella denominazione.
- Riconosce la natura di Onlus di diritto, ed il conseguente regime fiscale, a tutte le organizzazioni che assumono la qualifica di impresa sociale, qualsiasi sia la forma giuridica adottata.
- Semplifica le modalità di formazione e presentazione del bilancio sociale, pur mantenendone l’obbligatorietà.
L’auspicio è che la discussione parlamentare possa ulteriormente arricchire e qualificare il nuovo dettato normativo nella consapevolezza, tutta politica, che quella che stiamo scrivendo non è solo una modifica a una legge di settore, ma la messa a regime di un’autentica riforma istituzionale del Paese al pari di quanto si intende fare sul fronte delle istituzioni pubbliche. La definitiva affermazione di questa formula imprenditoriale, infatti, introduce un cuneo negli schemi di regolazione della vita sociale ed economica fin qui monopolizzati da Stato e mercato, generando così un’innovazione per infusione di pratiche che finalmente trovano un’adeguata regolamentazione non solo per l’ambito nazionale, ma anche in chiave europea.