Il contributo di cui all'art. 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con L. 24 novembre 2003, n. 326 è riconosciuto anche alle farmacie pubbliche. D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modifiche con L. 27 dicembre 2004, n. 307 Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004) Art. 9 - Contributi alle farmacie pubbliche in materia di tessera sanitaria 1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: «13-bis. Il contributo di cui al comma 6 è riconosciuto anche alle farmacie pubbliche con le modalità indicate dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro 400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.». Art. 13 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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