In un nuovo rapporto che verrà diffuso domani, Amnesty International denuncia che la nuova normativa dell'Unione europea e' troppo debole per impedire il commercio di strumenti usati per torturare ed eseguire condanne a morte. A giudizio dell'organizzazione per i diritti umani, occorrono misure urgenti per impedire che siano sfruttate le scappatoie attualmente presenti nelle norme.
Il rapporto di Amnesty International, intitolato "Unione europea: fermare il commercio in strumenti di tortura", illustra come il Regolamento introdotto nel 2006 non contenga disposizioni forti e complessive per assicurare che le aziende non portino avanti questo lucroso commercio."L'Unione europea é stato il primo organismo regionale al mondo a dotarsi di regole sul commercio di strumenti usati per compiere torture e maltrattamenti.
Ma se il problema dei buchi presenti in questa normativa non verra' affrontato, il commercio della tortura continuerà" - ha dichiarato Brian Wood, direttore della ricerca sul commercio di armi e materiale di sicurezza di Amnesty International.
I punti deboli identificati da Amnesty International nel Regolamento sono i seguenti:
- prodotti equivalenti a strumenti di tortura e di esecuzione, come il "bastone acuminato", un bastone con tre chiodi di 7,5 centimetri, o la "corda da impiccagione" usata per eseguire condanne a morte in India, Sri Lanka e Trinidad e Tobago, sono esclusi dalla "lista nera" dei prodotti vietati;
- aziende e singole persone europee sono ancora in grado di stipulare accordi al di fuori dell'Europa su prodotti facilmente utilizzabili per torturare;
- la normativa non copre l'importazione o il commercio di tali prodotti tra Stati membri dell'Unione europea nei casi in cui vi siano prove documentate di torture e maltrattamenti compiuti da agenti statali;
- solo 12, tra cui l'Italia, dei 27 Stati membri hanno redatto leggi nazionali o applicato sanzioni in linea con quanto disposto dai regolamenti (*);
- il Regolamento non riesce a impedire il transito di strumenti di tortura attraverso il territorio europeo da parte di aziende non europee.
"In un momento in cui la sua posizione in materia di tortura viene messa in discussione dal suo coinvolgimento nelle rendition nel contesto della guerra al terrore, l'Unione europea non può permettersi di tollerare il trasporto di strumenti di tortura attraverso il suo territorio" - ha commentato Helen Hughes, ricercatrice di Amnesty International sulle armi.
Altri prodotti di dubbio uso e comunque pericolosi mancano dalla lista contenuta nel Regolamento e dunque non c'é modo di impedire che vengano esportati dai paesi dell'Unione europea, nonostante esistano prove del loro sistematico uso illegale da parte dei servizi di sicurezza dei paesi importatori. Tra questi prodotti figurano manette usate per tenere i prigionieri in posizioni dolorose nel corso degli interrogatori a Guantánamo Bay e bastoni elettrici usati contro le minoranze rom in Slovacchia e in Bulgaria.
"É fondamentale che gli Stati membri dell'Unione europea rivedano in tempi brevi l'inadeguatezza delle attuali norme e prendano provvedimenti per rafforzarle e applicarle integralmente, se davvero intendono fare qualcosa contro il commercio di strumenti di tortura" - ha concluso Wood. Ulteriori informazioni. Il 30 luglio 2006 la Commissione europea ha adottato il "Regolamento n. 1236/2005 concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, disumani e degradanti".
Si tratta del primo corpo di norme di questo genere mai adottato nel mondo. La tortura e i trattamenti crudeli, disumani e degradanti sono assolutamente proibiti dal diritto europeo dei diritti umani, così come la pena di morte. La ricerca contenuta nel rapporto diffuso oggi é stata condotta anche dalla Omega Research Foundation.
(*) Il rapporto di Amnesty International fa riferimento a 11 Stati membri anziché a 12, poiché il testo é stato redatto e approvato prima che l'Italia si dotasse delle norme attuative del Regolamento ("Decreto legislativo 12 gennaio 2007 n. 11 pubblicato nella G.U. del 16 febbraio")