Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, ha emesso due risoluzioni riguardanti l'IMU e le organizzazioni non profit.

La prima è la risoluzione 4 del 4 marzo 2013 in cui si stabilisce che qualora un ente non profit conceda in comodato gratuito un immobile di sua proprietà a un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività esenti IMU (come da D. Lgs 504/92 art. 7, c.1), l'imposta stessa non vada versata.

La risoluzione, dopo essersi soffermata su diverse pronunce della Cassazione e della Corte costituzionale, sottolinea che i due organi si trovano concordi nell'affermare che l'agevolazione non può prescindere dall'utilizzo del bene dal parte dell'associazione che ne è proprietaria. Questo, però, nel caso in cui ci si trovi in presenza di locazione dell'immobile, ipotesi che presuppone una fonte di reddito per l'ente non commerciale e la conseguente inapplicabilità dell'agevolazione.

Diversamente, il rapporto di comodato rappresenta un tipo di contratto essenzialmente gratuito, non produce ricchezza e capacità economica rilevante ai fini dell'imposizione fiscale secondo criteri validi per l'Imu.

In definitiva, il dipartimento Finanze dice sì all'esenzione dell'imposta municipale propria per il fabbricato dato in comodato dall'Enc a un'altra organizzazione non profit interna alla sua struttura oppure esterna, a condizione che in esso vengano svolte le attività individuate per usufruire dell'agevolazione.

L'organizzazione senza scopo di lucro che opera nell'immobile non deve altresì pagare l'Imu perché non è soggetto passivo, ma deve "fornire all'ente non commerciale che gli ha concesso l'immobile tutti gli elementi necessari per consentirgli l'esatto adempimento degli obblighi tributari sia di carattere formale sia sostanziale".

Nella risoluzione 3 del 4 marzo 2013 viene stabilito che le organizzazioni non profit, enti ecclesiastici compresi, potranno beneficiare dell'agevolazione anche se non hanno fatto in tempo ad adeguare, entro il 31 dicembre scorso, lo statuto o il loro atto costitutivo secondo quanto previsto dai requisiti inerenti l'assenza di scopo di lucro.

Inoltre, la Risoluzione affronta anche alcune specifiche riguardanti l'assenza di scopo di lucro contenute nel D.M. 200/12 art. 3, c. 1, lett. a, b, c (regolamento su IMU enti non commerciali) illustrando come: per "altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente" (lettera a), s'intendono quelle individuate dalla lettera i), comma 1, articolo 7 del Dlgs 504/1992, norma che definisce le esenzioni dall'Ici per gli enti non commerciali; è considerata "analoga attività istituzionale" (lettera c) un'attività affine od omogenea. La promozione della cultura può essere, per esempio, equiparata all'attività didattica espressamente prevista dall'articolo 7 del Dlgs 504/1992.

Fonte: Fisco Oggi

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