Anche le associazioni di volontariato possono partecipare alle gare d'appalto. Il fatto di essere organizzazioni senza fine di lucro non lo impedisce. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 387 depositata il 23 gennaio 2013.

Secondo il Consiglio di Stato - spiega Vita - alle associazioni di volontariato non è precluso partecipare agli appalti perché la legge quadro sul volontariato tra le possibili entrate per le associazioni di volontariato include anche quelle derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere della mission principale, riconoscendo in questo modo la capacità di svolgere attività di impresa.

Finora invece la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle gare d'appalto veniva considerata illegittima, mentre era e resta permessa a enti di promozione sociale, fondazioni, associazioni senza finalità di lucro.

Già la Corte di Giustizia europea aveva chiarito che "l'assenza di fini di lucro non esclude che associazioni di volontariato esercitino un'attività economica e costituiscano imprese" nella sentenza 29 novembre 2007, C-119/06.

Il Consiglio di Stato con la sentenza 5882 del 20 novembre 2012 ha affermato che le organizzazioni di volontariato possono partecipare alle gare di appalto in qualità di imprese sociali.

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