Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n.39 del 15-2-2013) il decreto legislativo del 16 gennaio 2013 n.13 (http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_legislativo_16_gennaio_2013_n_13.pdf) che promuove l'apprendimento permanente, attraverso un sistema di certificazione delle competenze.

Il testo nasce da una delega contenuta nella Riforma del Lavoro che prevedeva regole per valorizzare il diritto all'apprendimento permanente (articolo 4, commi 51- 61).

La norma definisce le regole generali per l'individuazione e il riconoscimento delle competenze secondo parametri unificati che permettono di valutare in modo omogeneo il livello relativo di conoscenza ad ogni tipo di apprendimento: formale, non formale e informale.

Il provvedimento prevede che a certificare le competenze siano appositi "enti titolati" attingendo da un repertorio pubblico dove sono elencate tutte le possibili competenze. Per enti titolati si intendono tutti i soggetti pubblici o privati in possesso di autorizzazione o accreditamento regionale, comprese camere di commercio, scuole, università e istituzioni formative.

Il decreto definisce il concetto di apprendimento nelle sue possibili derivazioni e quello di competenza:

- "apprendimento  permanente": qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale,  nelle  varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una  prospettiva  di  crescita  personale, civica, sociale e occupazionale;

- "apprendimento  formale":  apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e  istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione  vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;

- "apprendimento non formale": apprendimento  caratterizzato  da una scelta intenzionale della persona, che si realizza  al  di  fuori dei sistemi sopracitati, in ogni organismo che  persegua scopi educativi e formativi, anche  del  volontariato,  del  servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;

-"apprendimento  informale":  apprendimento che, anche a prescindere  da  una   scelta   intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle  situazioni di vita quotidiana e nelle  interazioni  che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;

- "competenza": comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio  o  nello sviluppo  professionale e personale,  un  insieme  strutturato  di  conoscenze  e  di  abilità acquisite nei  contesti  di  apprendimento  formale,  non  formale  o informale.

Il Decreto entra in vigore il 2 marzo.

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