Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n.39 del 15-2-2013) il decreto legislativo del 16 gennaio 2013 n.13 (http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_legislativo_16_gennaio_2013_n_13.pdf) che promuove l'apprendimento permanente, attraverso un sistema di certificazione delle competenze.
Il testo nasce da una delega contenuta nella Riforma del Lavoro che prevedeva regole per valorizzare il diritto all'apprendimento permanente (articolo 4, commi 51- 61).
La norma definisce le regole generali per l'individuazione e il riconoscimento delle competenze secondo parametri unificati che permettono di valutare in modo omogeneo il livello relativo di conoscenza ad ogni tipo di apprendimento: formale, non formale e informale.
Il provvedimento prevede che a certificare le competenze siano appositi "enti titolati" attingendo da un repertorio pubblico dove sono elencate tutte le possibili competenze. Per enti titolati si intendono tutti i soggetti pubblici o privati in possesso di autorizzazione o accreditamento regionale, comprese camere di commercio, scuole, università e istituzioni formative.
Il decreto definisce il concetto di apprendimento nelle sue possibili derivazioni e quello di competenza:
- "apprendimento permanente": qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;
- "apprendimento formale": apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
- "apprendimento non formale": apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi sopracitati, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
-"apprendimento informale": apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
- "competenza": comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.
Il Decreto entra in vigore il 2 marzo.