La risoluzione del MISE
L'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale su aree pubbliche non può ritenersi aprioristicamente negata alle cooperative sociali costituite in forma di ONLUS. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione 15 gennaio 2013 n. 6580 del Ministero dello sviluppo economico.
La pronuncia ministeriale, si legge nelle premesse della risoluzione, prende le mosse dalla richiesta di chiarimenti avanzata da un comune circa la possibilità di autorizzare, ai sensi del d.lgs. n. 114/1998, l'attività di commercio su aree pubbliche da parte di una società cooperativa sociale ONLUS.
Il quesito, nel merito, partiva dall'assunto di cui all'art. 111-bis del TUIR, laddove è disposto che "indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta".
Conseguentemente, ci si interrogava se la forma societaria della cooperativa sociale ONLUS fosse ricompresa tra i soggetti che possono divenire titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 59/2010 e se - conseguentemente - fosse possibile procedere alla voltura dell'autorizzazione e al rilascio della corrispondente concessione di posteggio nella sede del mercato settimanale. Dalla lettura dell'art. 28 del d.lgs. n. 144/98, così come sostituito dal comma 1 dell'art. 70 del d.lgs. n. 59/2010, le società cooperative rientrano tra i soggetti che possono essere "autorizzati" legittimamente a svolgere attività di commercio su aree pubbliche.
Più precisamente, osservano i tecnici del ministero, l'esercizio di un'impresa commerciale non può definirsi aprioristicamente "inconciliabile" con lo scopo mutualistico dell'impresa cooperative, che può assumere graduazioni diverse che non appare corretto valutare in sede di autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
Di diverso rango è invece la questione se l'esercizio di attività commerciale possa incidere negativamente sui requisiti che consentono di classificare una società cooperativa come ONLUS o come cooperativa sociale, ovvero che consentano a quest'ultima di beneficiare del regime fiscale riservato alle cooperative a mutualità prevalente.
Per dirimere questa seconda questione, occorre considerare la disciplina di settore in rapporto alle concrete modalità con cui l'attività commerciale è posta in essere.
Nel dettaglio, occorrerà fare riferimento ai criteri oggettivi per il calcolo della mutualità prevalente fissati dal codice civile e ai vincoli statutari da adottare ai sensi degli artt. 2513 e 2514. Il requisito della mutualità prevalente, ricorda infatti il ministero, viene meno laddove per due esercizi consecutivi non venga raggiunto il parametro del 50% dell'attività svolta nei confronti o attraverso i soci, qualora non vengano rispettati i requisiti mutualistici o ancora, laddove (anche per esplicita volontà della cooperativa) le clausole mutualistiche non vengano espresse esplicitamente a statuto. Le cooperative sociali, in particolare, sono sempre considerate a mutualità prevalente a prescindere dal raggiungimento o meno dei parametri di prevalenza espressi a bilancio.
In definitiva - prosegue la risoluzione - si ritiene che una società cooperativa sociale ONLUS non possa avere come fine ultimo quello di ingenerare un profitto dalla propria attività commerciale (c.d. lucro soggettivo) ma che possa perseguire esclusivamente un "lucro oggettivo", ossia diretto al mero equilibrio di bilancio, dovendosi qualificare come "contraria alla legge" qualsiasi attività di lucro che vada al di fuori di questa dizione.
In conclusione, deve pertanto ritenersi che i vincoli imposti dalla normativa possano essere rispettati anche svolgendo un'attività commerciale, tanto è vero che lo stesso art. 1, comma 1, lett. b) della L. n. 381/1991 individua espressamente come cooperative sociali anche quelle esercenti attività commerciale "finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".
A cura della Redazione
(Risoluzione Ministero dello Sviluppo Economico 15/01/2013, n. 6580)