Sono lavori socialmente utili tutte le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione speciale oppure mediante il coinvolgimento in progetti di lavori socialmente utili di soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati.
Rientrano nella competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale i lavoratori socialmente utili appartenenti al cosiddetto "bacino nazionale", cioè quei soggetti che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza nelle attività socialmente utili negli anni 1998-1999.
La gestione dei lavori socialmente utili e le azioni di politica attiva del lavoro riferita ai lavoratori LSU, è demandata alle Regioni, che agiscono sulla base di convenzioni con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Avviso del 21 gennaio 2013
Contributo ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per la stabilizzazione di lavori socialmente utili.
I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, già ammessi al finanziamento ex art. 1, comma 1156, lett. f), L. 296/2006 e ss. mm. e ii., per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili, possono presentare domanda per l'erogazione del relativo contributo annuale - entro il 30 settembre - utilizzando il nuovo modello di domanda (http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E1461CD5-FEF6-458B-BB25-951D94948E02/0/LSU_modello_donamda_21012013.doc).