Dice la legge
Hanno diritto all'assegno di maternità le mamme straniere con il solo permesso di soggiorno?
La prestazione sociale denominata "assegno di maternità", in favore delle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno (definito oggi permesso di soggiorno Ce per lungo soggiornanti) che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del medesimo testo unico, per ogni figlio nato è prevista dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53).Viene rilasciata qualora il nucleo familiare di cui la donna fa parte si trovi in condizioni di disagio economico, risultante dal possesso di risorse economiche non superiori a determinati valori e calcolati sulla base dell'indicatore della situazione economica (Ise).
Tuttavia vanno ricordate le varie decisioni della Corte Costituzionale che hanno sostenuto l'illegittimità costituzionale dell'esclusione degli stranieri regolarmente soggiornanti, ma privi del permesso di lungo periodo di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 286/98, dalle prestazioni di assistenza sociale previste dalla legislazione nazionale, per effetto dell'art. 80 c. 19 legge n. 388/2000.
In tali sentenze, a favore del rilascio dell'assegno di maternità alle cittadine straniere con il solo permesso di soggiorno, la Corte ha ricordato come risulti irragionevole subordinare l'accesso ad una prestazione di assistenza sociale da parte del cittadino straniero al possesso di un titolo di soggiorno quale quello per lungo soggiornanti il cui rilascio presuppone il soddisfacimento di un requisito di reddito.
Inoltre, ha affermato che in materia di prestazioni di assistenza sociale «non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini» (sentenza n. 306 del 2008).
Ciò che è importante, secondo la Corte, è se lo specifico "assegno" in oggetto integri o meno un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei "bisogni primari" inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare; rimedio costituente, dunque, un diritto fondamentale perché garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto ( sentenza n. 187/2010).
Inoltre la Corte ha chiarito che, dato che la tutela dell'infanzia, della famiglia e della genitorialità risultano tutelati come diritti fondamentali dalla Costituzione italiana, le prestazioni di assistenza sociale ad essa collegati si qualificano come "essenziali" perché portano al soddisfacimento di diritti fondamentali o "bisogni primari della persona", le cui finalità sociali coinvolgono beni e valori, di primario risalto nel quadro dei diritti fondamentali della persona (sentenza n. 329/2011).
La Corte europea dei diritti dell'Uomo ha più volte rimarcato come una differenza di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale, anche non contributive, tra cittadini nazionali e stranieri regolarmente soggiornanti, può essere legittima solo se giustificata da "ragioni particolarmente fondate" e non rientrano tra queste motivazioni fondate su considerazioni di mero contenimento della spesa pubblica e ragioni di bilancio. Ancora più rilevante il fatto che in materia di prestazioni per l'assistenza ai minori (child benefits), in una sentenza del 2005, la Corte di Strasburgo ha affermato l'illegittimità di una differenza di trattamento tra stranieri in possesso di un permesso di soggiorno permanente e stranieri in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo.
A cura di Walter Citti, Asgi