Mentre si conferma il continuo interessamento dell'Uneba presso gli organi governativi affinchè, pur tenendo conto della normativa e dei principi comunitari e del procedimento sanzionatorio in corso (che, è bene ricordarlo, è stato promosso da componenti italiani del Parlamento europeo), si dia una giusta regolamentazione dell'assoggettamento all'IMU da parte di enti non commerciali che svolgono attività assistenziale, si ritiene utile ricordare che la possibilità di esenzione (pur con i limiti, inspiegabilmente restrittivi, del decreto ministeriale 19 dicembre 2012, n. 200), è subordinata ad alcuni adempimenti formali:
Per la generalità degli enti non commerciali (associazioni, fondazioni, etc) sussistenza o adozione, entro il 31 dicembre 2012, di uno statuto che (art. 3 del decreto 200) preveda: il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione a soci, amministratori, etc; l'obbligo di reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione nelle finalità istituzionali; devoluzione, in caso di estinzione dell'ente, ad altro enti con analoghe finalità;
Per gli enti ecclesiastici, lo statuto può essere sostituito da un Regolamento che riporti le tre indicazioni di cui sopra. Per tuziorismo sarà bene registrare tale Regolamento entro il 31 dicembre prossimo (le disposizioni sono state emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze con risoluzione 1/DF/2012);
Per le onlus, i Comuni hanno la facoltà di deliberare l'esenzione dall'IMU o la sua riduzione, ma solo per la quota di propria competenza (restando dovuta la quota riservata allo Stato). E' bene accertare la situazione nel Comune interessato.