di Marco Beolchi
Da giorno 8 dicembre entrerà in vigore il Decreto 19 novembre 2012 n. 200, il cui compito è quello di disciplinare il pagamento dell'IMU per gli enti non commerciali, un compito assai arduo visto che nel giro di qualche mese già due Decreti avevano tentato di chiarire le modalità applicative dell'imposta al mondo non profit.
Il D.L. 1/2012 (decreto liberalizzazioni), convertito nella L. 27/2012, ha inizialmente modificato la disciplina di esenzione ai fini Imu prevista per gli enti non commerciali. In particolare, la nuova versione dell'art. 7, c. 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1994, ha previsto l'esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione e di culto, specificando che le predette attività devono essere svolte con modalità non commerciali".
Nel caso in cui l'ente utilizzasse in modo promiscuo (un po' istituzionale ed un po' commerciale) il proprio immobile allora l'esenzione Imu si applica esclusivamente alla frazione di unità immobiliare nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale. A tal fine l'ente dovrà provvedere all'accatastamento della parte "commerciale" (In tal caso, le rendite catastali produrranno effetto dal 1.01.2013). Nel caso non sia possibile procedere alla suddivisione dell'unità immobiliare, l'esenzione sarà applicabile, in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulterà da apposita dichiarazione che sarà definita con decreto ministeriale.
Ed è proprio su quest'ultimo punto che interviene il regolamento messo a punto dal Ministero delle Finanze, fornendo un "vademecum" per valutare quei casi in cui è difficile isolare le diverse porzioni di immobile.
All'articolo 3 del Decreto vengono previsti i "Requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attivita' istituzionali" ed al comma 1 sono specificate le caratteristiche che devono avere gli enti non commerciali per svolgere attività non commerciale ovvero:
Il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione
L'obbligo di reinvestire eventuali utili ed avanzi di gestione solo l'attività funzionali allo scopo istituzionale di solidarietà sociale
L'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente non commerciale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro Ente non commerciale che svolga analoga attività
Il Decreto stabilisce anche che entro il 31 dicembre 2012? gli Enti non profit che vogliano beneficiare dell'esenzione IMU debbano predisporre o adeguare il proprio Statuto a quanto previsto. All'articolo 4 il Ministero va ad elencare le ulteriori condizioni di non commercialità. Vediamole per settore.
- Attività assistenziali e/o sanitarie -
Tali attività sono suddivise in due macro categorie a seconda che l'attività si svolga in regime di convenzione o meno, nello specifico se le attività:
a) Sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale( ?);
b) Se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio
- Attività didattiche -
Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:
a) L'attività e' paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
b) Sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
c) L'attività e' svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
- Attività ricettive -
Lo svolgimento di attività ricettive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
- Attività culturali e ricreative -
Lo svolgimento di attività culturali e attività ricreative si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
- Attività sportive -
Lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le medesime attività sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
Il Decreto segue con l'individuazione del rapporto proporzionale per stabilire l'utilizzo commerciale o non commerciale che viene determinato facendo riferimento alla superficie dell'immobile, al numero di soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività e ai giorni durante i quali tale attività è svolta.
Alla luce del Decreto se si ipotizza che l'ente possieda un immobile nel quale la distinzione catastale fra gli spazi commerciali e non commerciali non sia così netta (nello stesso spazio ad esempio potrebbero essere svolte attività di diverso tipo) ecco che interverrebbe la variabile "numero dei soggetti".
Si deve pertanto calcolare la proporzione "in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali rapportandolo al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività".
Ad ogni modo, "nel caso in cui l'utilizzazione mista sia effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno", oltre alla distinzione su base catastale o a quella fatta in funzione del numero di persone, si utilizzerebbe la variabile "tempo", rapportando i giorni totali di attività a quelli durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento di attività commerciali.
Marco Beolchi
Nato nel 1980 e laureato in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali in Bocconi con una tesi sulla gestione del credito per gli ENP, ho intrapreso il lungo percorso per la professione di dottore commercialista. Nel 2009 mi sono abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Revisore Contabile, spesso vengo considerato un commercialista "sui generis" perché ho deciso di specializzarmi in un campo direi unico, quello del Terzo Settore; mi occupo principalmente di gestione amministrativa contabile e fiscale di enti non commerciali, credendo fortemente in questo settore che via via diventa sempre di maggior importanza per il welfare italiano (purtroppo non tutti se ne sono ancora resi conto). Mi occupo inoltre di rendicontazione e organizzo corsi di formazione e di aggiornamento sui temi amministrativi e fiscali per gli Enti non commerciali. Dottore Commercialista, Revisore dei Conti - esperto di fiscalità degli enti non profit