Il patrocinio a spese dello Stato, disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), rappresenta un indispensabile strumento finalizzato ad assicurare ai soggetti meno abbienti la possibilità di far valere in giudizio le proprie ragioni, purché esse siano non manifestamente infondate. Mentre per la prima fase della procedura di asilo, il richiedente asilo che decida di farsi assistere da un avvocato deve farlo "a proprie spese" (art. 16, co. 1 D. Lgs. 25/08), "nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed ammesso al gratuito patrocinio" (art. 16, co. 2 D. Lgs. 25/08).
Vi sono alcune condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio. La prima è il carattere non manifestamente infondato delle ragioni che si vogliono far valere in giudizio (art. 74, co. 2 DPR 115/2002). Questo vale anche per i richiedenti asilo. Pertanto, è necessario che il ricorso che si intende presentare abbia un minimo di fondatezza. Tale requisito minimo di solidità della pretesa che si porta in giudizio non coincide con la piena fondatezza del ricorso o della richiesta di sospensiva, la cui valutazione spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria adita. Inoltre, trattandosi di straniero, la persona deve essere regolarmente soggiornante sul territorio nel momento in cui si verifica il fatto oggetto della controversia (art. 119 DPR 115/2002).
Si ritiene che a tal fine vada considerata equivalente la condizione del richiedente asilo in possesso del permesso di soggiorno e quella del richiedente asilo munito dell'attestato nominativo di cui all'art. 26, co.4 del D.Lgs 25/08. Per poter beneficiare del gratuito patrocinio, inoltre, il richiedente non deve avere un reddito superiore ad ? 10.766,33 annui (nuovo limite reddituale stabilito con L.140/12). E' importante ricordare che ai fini del calcolo del reddito si tengono in considerazione non solo i redditi dichiarati dall'istante ma anche quelli dei famigliari con lui conviventi (che si sommano e che non devono superare il limite indicato), cosi come i redditi esenti da Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte o ad altra imposta sostitutiva.
Il soggetto ammesso a questo beneficio di legge, pertanto, potrà incaricare un avvocato di fiducia, che sia iscritto in apposite liste consultabili presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, al fine promuovere un'azione giudiziale (o anche resistere ad un'azione giudiziale promossa nei suoi confronti) tesa a far valere un suo diritto. Al fine dell'ammissione e della valutazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, alla domanda, redatta in carta semplice su moduli predisposti dai consigli dell'ordine avvocati, ai sensi dell'art. 79 DPR 115/2002, è opportuno allegare tutta la documentazione fondante il ricorso (es. documentazione di organizzazioni internazionali, certificazione medica, altre fonti rilevanti).
Le domande di ammissione al patrocinio devono essere presentate innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che, tramite apposita commissione, nei dieci giorni successivi al deposito della domanda, verificata la completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti prescritti - se non ritiene necessarie ulteriori integrazioni - accoglie o rigetta l'istanza. Nel caso in cui la domanda di ammissione venga rigettata, l'interessato può presentare una nuova istanza innanzi al Giudice competente per il giudizio. Qualora anche il magistrato competente rigetti l'istanza, l'interessato può presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello. Contro la decisione del Presidente del Tribunale o della Corte d'Appello e ammesso ricorso per Cassazione.
Con il provvedimento di ammissione al patrocinio, il beneficiario non solo è esentato dal pagamento di tutte le spese per l'introduzione del procedimento (tra cui contributo unificato, marche da bollo) ma anche da tutte le spese necessarie all'esercizio della difesa (es. diritti di copia sugli atti processuali), oltre a non dover provvedere al pagamento di alcun compenso all'avvocato nominato nel procedimento.
L'ammissione al patrocinio - al di la di alcune eccezioni - ha effetto nel solo procedimento oggetto di istanza tanto che, come dispone l'art. 120 DPR 115/2002 "la parte ammessa al patrocinio non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione". Pertanto, se contro la decisione di I° grado resa dal Tribunale l'interessato vuole proporre appello, dovrà depositare una nuova domanda di ammissione al gratuito patrocinio, e così per il ricorso per Cassazione.
Tratto da La tutela dei richiedenti asilo - Il manuale dell'operatore giuridico
Asgi