ET.contributi/19 - Analisi delle sfide cruciali per l'italia.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo una decina di giorni di gestazione dagli annunci, il Decreto Crescita 2.0 (tecnicamente è il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179). La pubblicazione è di venerdì 19 ottobre. Da sabato scorso è entrato in vigore uno dei provvedimenti più attesi degli ultimi mesi.
Certamente il Decreto (rectius, il tentativo di incentivare e razionalizzare le risorse pubbliche e private nel settore dell'innovazione, sociale e/o tecnologica) è un passo molto importante per l'Italia, non solo in termini di immagine e di comunicazione politica, ma anche sul piano fattuale per cercare di dare un impulso vero a uno dei motori della crescita, che ha dimostrato in altri Paesi di funzionare assai bene soprattutto come generatore di posti di lavoro, come mostra chiaramente uno degli ultimi rapporti pubblicato dalla Kauffman Foundation, uno delle più famose istituzioni Usa per la promozione dell'imprenditorialità e lo sviluppo del Venture Capital, nonché le esperienze fatte a livello europeo ed extra europeo, come testimoniano le esperienze fatte non solo nella tanto decantata Silicon Valley, bensì anche in Francia, UK, Israele, Germania e da ultimo Cile.
E in Italia , dunque, che succede?
Il Decreto 2.0 promette molte innovazioni, tutte interessanti e meritevoli di approfondimento. ETicaNews in un paio di articoli (Italia, il crowdfunding sarà legge e Lo sviluppo dimentica il social) si è già occupata degli aspetti più strettamente "social" del Decreto, che però contiene anche novità interessanti sotto molti altri profili. Vediamoli.
Startup innovativa e incubatore certificato
Vengono introdotte due nuovi soggetti giuridici, la cd "start up innovativa" e quella dell'incubatore certificato, che dovrebbero rappresentare i nuovi strumenti per sviluppare e facilitare la nascita di imprese ad alto contenuto tecnologico in Italia, dal momento che tali soggetti potranno beneficiare delle agevolazioni e degli sgravi fiscali previsti dalla legge a condizione che investano annualmente in ricerca e sviluppo almeno il 30 per cento del maggiore tra il costo e il valore della produzione oppure impiegare personale altamente qualificato (i.e. in possesso di titolo di dottorato o che sta svolgendo un dottorato presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di una laurea e cha abbia svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati) per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero essere titolare o licenziataria di una privativa industriale connessa alla propria attività.
Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio
Per le nuove società si introducono diverse deroghe dalla normativa applicabile alle società ed in particolare:
- per le startup innovative costituite in forma di Srl una maggiore flessibilità attraverso la possibilità di creare categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, nonché la facoltà di offrire quote al pubblico per facilitare l'accesso al proprio capitale;
- la facoltà di prevedere piani di stock options e meccanismi di cd work for equity per attrarre e fidelizzare risorse umane di alto livello , ovvero la facoltà di assegnare , in deroga a quanto ora previsto per società analoghe, strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali ,
- l'esonero dal pagamento di alcuni balzelli, tra cui l'imposta di bollo e i diritti di segreteria, incluso il diritto annuale dovuto alle camere di commercio.
Sono state inoltre introdotte novità sotto il profilo contabile, come la facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d. "rinvio a nuovo" delle perdite (dalla chiusura dell'esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e quella di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione, nei casi di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, entro la chiusura dell'esercizio successivo.
Rapporto di lavoro subordinato nelle startup innovative
Anche il diritto del lavoro non è esente da novità. A parte l'indubbio vantaggio di consentire di escludere il reddito derivante dall'attribuzione delle stock options nel calcolo della base di reddito imponibile (e questo sia a fini fiscali che contributivi), sono state introdotte specifiche regole in materia di rapporti di lavoro dipendente prevedendo un contratto tipico per le startup innovative , vale a dire un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato con una durata compresa tra un minimo di 6 mesi ed un massimo di 36 , prorogabile fino al termine massimo dei 48 mesi.
Incentivi all'investimento in startup innovative
Per incentivare l'afflusso e la raccolta di capitali privati nelle startup innovative è stata invece prevista una specifica detrazione fiscale triennale dei capitali investiti (fino ovviamente a un tetto massimo previsto per legge) sia direttamente nelle start up che indirettamente attraverso i cd fondi di venture capital.
Inoltre, dovrà essere introdotta una apposita disciplina per consentire alle imprese innovative di ottenere finanziamenti attraverso piattaforme online specializzate per la raccolta diffusa di capitale ( cd crowdfunding). L'attività di crowdfunding dovrà essere affidata alla vigilanza della Consob, che sarà delegata anche a d approvare la normativa secondaria .
Infine, l'accesso al credito viene agevolato attraverso la previsione per le startup innovative di usufruire gratuitamente del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.
Sostegno all'internazionalizzazione
Vengono introdotte, ma è questo un aspetto tutto da capire, misure per l'internazionalizzazione delle start up innovative, che potranno beneficiare dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia ICE e dal Desk Italia.
Gestione della crisi nell'impresa startup innovativa e attività di controllo
Sono stati anche introdotti i primi tentativi di deroga al diritto fallimentare, quanto meno nei principi ispiratori. Dato l'elevato rischio economico assunto da chi investe in imprese innovative, nonché l'elevato tasso di mortalità fisiologica sono state previste misure volte ad agevolare la fase di scioglimento e liquidazione della startup attraverso l'esclusione di tali imprese dalle procedure concorsuali e prevedendo invece il loro assoggettamento esclusivamente alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, diminuendo di fatto il rischio dell'imprenditore di ricadute personale, e consentendogli di fatto di intraprendere e concorrere al pari degli altri cittadini europei, senza penalizzazioni.
Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure
E' stata prevista la possibilità di promuovere una campagna di sensibilizzazione nazionale per incentivare e diffondere maggiore consapevolezza sui temi dell'imprenditorialità, innovazione e sulle altre materie direttamente toccate dal decreto. Si prevede inoltre l'organizzazione di apposite banche dati da parte dell'ISTAT per la raccolta e aggiornamento regolare dei dati necessari per valutare l'impatti delle misure introdotte, nonché la predisposizione, entro il primo marzo di ogni anno, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di una relazione annuale sullo stato di attuazione delle misure previsto, con particolare focus sul settore dell'occupazione.
Per chi scrive, il grado di innovazione e di impatto sociale di misure pubbliche non è solo frutto di misure specifiche in senso stretto, che riguardano un settore o meglio una categoria di individui ben individuata, ma è frutto dell'imprenditorialità in senso più ampio. Sviluppando la capacità di impresa e di investimento degli individui e delle persone, la loro capacità creativa e il tentativo di far diventare i sogni progetti e i progetti realtà, si sviluppa il valore dell'individuo e anche, in ultima analisi, il benessere della società. Il Decreto 2.0 può essere certamente un banco di prova per l'Italia che vuole crescere. Vedremo.
Massimiliano D'Amico