Eleonora Santucci
In tema di ricerca di idrocarburi nel sottofondo marino, la regione interessata al progetto deve essere coinvolta nel procedimento di Valutazione d'impatto ambientale (Via), anche se l'intervento proposto si colloca al di fuori della fascia di rispetto di 12 miglia marine. Dunque, la pubblicazione su un quotidiano della regione interessata della domanda di compatibilità ambientale deve avvenire prima e non dopo il rilascio del parere di compatibilità ambientale.
Lo afferma il Tribunale amministrativo del Lazio (Tar) - con sentenza dell'inizio del mese - in riferimento alla a ricerca di idrocarburi nel sottofondo marino in un'area al largo delle coste abruzzesi e molisane (40 km NO di Punta Penna).
Secondo la Regione Puglia la stessa regione doveva essere coinvolta nel procedimento di Via e secondo le organizzazioni ambientali la pubblicazione doveva avvenire anche su un quotidiano a diffusione regionale nel territorio della Puglia prima del rilascio del parere.
Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, sono vietate le attività di ricerca, di prospezione, di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare. Il divieto è stabilito nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. Ma, le attività che si svolgono a distanza maggiore non sono vietate a priori, bensì assoggettate a una complessa valutazione. Una valutazione che non può non coinvolgere i prospicienti territori costieri (anche insulari) con le relative popolazioni, data l'unitarietà dell'ecosistema con le potenziali e attuali interrelazioni che esso presenta.
E, infatti la legge del 1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali" - che prevede l'assoggettare alla valutazione di impatto ambientale di tali opere - fa riferimento anche alle attività di prospezione che si svolgono sulla piattaforma continentale. La primaria responsabilità dello Stato a tale riguardo - rilevante per il diritto internazionale - non esclude che nell'ordinamento interno acquistino rilevanza anche le posizioni delle articolazioni territoriali della Repubblica, in considerazione del particolare rango costituzionale delle stesse.
Quindi - secondo il Tar - sarebbe formalistico ritenere che il coinvolgimento delle regioni nel procedimento di Via, riguardi solamente le attività incluse nel territorio e nelle acque territoriali, ma non la piattaforma continentale destinata allo sfruttamento economico delle risorse.
Nel caso del Mare Adriatico una distanza della sede dell'intervento di poche decine di chilometri dalle Isole Tremiti (che rientrano nel territorio della Regione Puglia) non può con ogni evidenza non considerarsi significativa al fine di coinvolgere la medesima regione nel procedimento di Via, in quanto l'impatto potenziale sull'ecosistema marino e sulle attività connesse alla pesca riguarda tutte le zone circostanti e non solamente quelle dell'Abruzzo e del Molise.