Anna Guiducci
È stato definito l'elenco degli enti locali virtuosi per il patto di stabilità, in base all'articolo 20, comma 2, del Dl 98/2011. Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 193 del 20 agosto scorso, entrano in vigore le disposizioni contenute nel Dm 25 giugno 2012, sulla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni e Province in base agli indicatori di virtuosità individuati per l'anno in corso.
L'elenco allegato al decreto prevede che solo quattro Province e 143 Comuni (tra i quali un unico capoluogo di provincia) conseguano nel 2012 l'obiettivo strutturale, realizzando un saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, pari a zero.
Poiché il rispetto del patto di stabilità interno negli anni 2010 e 2011 è prerequisito per concorrere alla virtuosità, sono stati esclusi dai calcoli gli enti locali che a quelle date risultavano commissariati in base all'articolo 143 del Testo unico degli enti locali, e quelli con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti sulla base dei dati Istat 2008.
Nell'anno 2012 sono quattro i parametri sui quali verificare la virtuosità degli enti. Oltre al rispetto del patto di stabilità, l'articolo 30, comma 3, della legge 183/2011 dispone l'applicazione degli indicatori di autonomia finanziaria, l'equilibrio di parte corrente e il grado di riscossione delle entrate correnti.
L'autonomia finanziaria, riferita ai dati di competenza 2009 desunti dal certificato di conto consuntivo, si misura rapportando le entrate tributarie (per le Province al netto della compartecipazione Irpef) ed extratributarie al totale delle risorse correnti. In altre parole, il livello di virtuosità di un ente è tanto più elevato quanto minore è il ricorso alla finanza derivata o trasferita.
L'equilibrio di parte corrente si ottiene quando le previsioni di competenza relative alle spese del primo titolo, sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, non superano complessivamente le previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata.
Da questo calcolo, sono esclusi i rimborsi anticipati di mutui e prestiti e la restituzione di somme ricevute a titolo di anticipazione di tesoreria; non sono inoltre conteggiate le poste straordinarie (quali i proventi per oneri concessori) che, anche in forza di disposizioni normative, venissero applicate al bilancio corrente.
La capacità di riscossione delle entrate correnti è poi misurata in riferimento non solo ai dati di competenza 2009, ma anche in funzione delle dinamiche finanziarie dei relativi residui.
L'indicatore di sintesi si ottiene infine attribuendo un peso ponderato ai singoli parametri.
Sono esclusi dal beneficio connesso alla virtuosità gli enti locali per i quali sia accertata, anche dopo il 2012, una artificiosa alterazione delle informazioni utili al calcolo di questi parametri. Per questi enti, così come per i Comuni e le Province che non risultano virtuosi, l'obiettivo, nell'anno 2012, è calcolato applicando alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008 le percentuali previste all'articolo 31, comma 6, della legge 183/2011 (pari a 16,883% per le Province e 16% per i Comuni) e applicando al risultato così ottenuto la riduzione delle risorse statali disposte dal secondo comma dell'articolo 14 del Dl 78/2010.