a cura di Bruno Pagamici
L'agevolazione del dl crescita per le imprese che puntano sui profili altamente qualificati.
Credito d'imposta fino al 35% del costo del personale.
Credito d'imposta fino al 35% del costo del personale per l'assunzione di laureati e soggetti in possesso di dottorato di ricerca.
Il bonus può essere fruito da tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore di appartenenza ed è utilizzabile in compensazione nell'F24.
L'agevolazione è stata istituita dall'art. 24 del dl 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 171/L della Gazzetta Ufficiale) in favore di tutte le imprese che effettuino nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con profili «altamente qualificati».
La misura, che è operativa dal 26 giugno 2012 ovvero dalla data di entrata di vigore del dl 83/2012, non ha un limite temporale di applicazione e prevede un contributo del 35% a valere sulle spese effettuate per le nuove assunzioni di personale, con un tetto massimo di 200 mila euro per impresa.
Le risorse destinate al bonus ammontano a 25 milioni di euro per il 2012 e 50 milioni annui a decorrere dal 2013. Una quota di tali stanziamenti (2 milioni per l'anno 2012 e 3 milioni di euro per le annualità successive) viene riservata alle imprese che abbiano la sede o unità locali nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Soggetti interessati. Possono usufruire dell'agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Le assunzioni devono essere relative a:
1) dottori di ricerca con titolo conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
2) personale in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico (si veda tabella), impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
Il nuovo personale deve tuttavia costituire un incremento rispetto al numero complessivo dei dipendenti del periodo di imposta precedente. Inoltre, i nuovi posti di lavoro devono essere conservati per almeno 3 anni (2 anni, nel caso di pmi).
Attività finanziabili. Ai fini della concessione del credito di imposta, i laureati neoassunti di cui al punto 2) devono impiegati nelle seguenti attività:
- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporterà la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.
Come accedere al credito di imposta. Per fruire del contributo, le imprese dovranno presentare un'istanza secondo le modalità che verranno definite con decreto del ministro dello sviluppo economico, da emanarsi, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del dl 83/2012 (cioè entro 60 giorni dal 26 giugno 2012). Come si evince dalla relazione illustrativa del decreto, l'istanza sarà di tipo telematico. A tal fine sarà infatti costituita un'apposita piattaforma informatica per la ricezione e la gestione delle istanze telematiche presentate dalle imprese e per il monitoraggio sia economico in riferimento all'agevolazione, sia tecnico scientifico per analizzare l'orientamento degli investimenti in ricerca e sviluppo.
Utilizzo credito di imposta. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del dlgs 241/1997. In generale, possono essere compensate le imposte sui redditi e relative addizionali, le ritenute fiscali, l'Iva, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva, i contributi previdenziali ed assistenziali, l'Inail, oltre ad altre imposte già indicate nell'art. 17.
Il bonus ottenuto dovrà inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi riguardante il periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle successive dichiarazioni in cui è utilizzata e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Il credito d'imposta non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'art. 61 del Tuir, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'art. 109, comma 5, del medesimo Tuir.
Infine, l'incentivo fiscale in esame non è soggetto al limite annuale di utilizzo pari a 250 mila euro, previsto dall'art. 1, comma 53, legge 244/1997.
Decadenza. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade quando:
- il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta antecedente all'applicazione del presente beneficio fiscale; deve, pertanto, trattarsi di assunzioni aggiuntive;
- i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso di piccole e medie imprese;
- l'impresa beneficiaria trasferisce, in tutto o in parte, le attività produttive in un Paese non appartenente all'Unione europea, con un effetto di riduzione di quelle ubicate in Italia, nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui abbia fruito dell'incentivo (ipotesi di decadenza inserita nel corso dell'iter di conversione);
- quando vengono definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5 mila, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
Controlli. I controlli avverranno sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto nel registro dei revisori dei conti o dal collegio sindacale (la certificazione dovrà essere allegata al bilancio). Le imprese non soggette a revisione contabile e prive di collegio sindacale dovranno invece avvalersi per la certificazione delle spese di un consulente tecnico indipendente (che non abbia avuto nei tre anni precedenti un rapporto di collaborazione o dipendenza con l'impresa) e iscritto al registro dei revisori contabili. La spesa sostenuta per la certificazione contabile è ammessa a contributo nel limite di 5 mila euro.