Di Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi con un commento di Dario Deotto
Il regime premiale per gli studi di settore fa il pieno di incognite. I tempi lunghi con cui è arrivato il provvedimento attuativo, la ristretta platea degli ammessi, la scarsa valorizzazione dei comportamenti virtuosi, le forti penalizzazioni connesse alla fedeltà dei dati. Sono tutti aspetti che rischiano di comprimere fortemente il reale obiettivo della norma contenuta nel decreto salva-Italia (Dl 201/2011, articolo 9): incrementare la compliance, vale a dire l'adesione spontanea al risultato del software Gerico.
Proviamo a scendere nel dettaglio.
- Il provvedimento 102603/2012 delle Entrate che definisce il campo del regime premiale è arrivato il 12 luglio. In pratica, è stato emanato tre giorni dopo la scadenza per i versamenti da parte dei soggetti interessati alla applicazione degli studi di settore. La nuova impostazione del rapporto fisco-contribuente voluta dalla manovra salva-Italia ruotava intorno a un duplice registro: mano pesante del fisco verso i contribuenti a maggior rischio fiscale; trattamento premiale per chi è in linea con gli studi (rispondendo ai requisiti di fedeltà, congruità e coerenza). Il ritardo nell'arrivo rischia di vanificare gli sforzi di chi - a scatola chiusa - ha fatto di tutto per adeguarsi e ora, a posteriori, scopre di essere stato estromesso dai vantaggi.
- La seconda criticità è strettamente connessa alla prima. Su queste colonne più volte è stato fatto evidenziato come la platea dei potenziali beneficiari sia troppo ristretta: 55 studi su 206. Sulla base delle ultime statistiche fiscali disponibili (periodo d'imposta 2010), può sperare di essere ammesso solo il 18% dei contribuenti interessati da Gerico, vale a dire 615mila su circa 3,5 milioni. Di fatto la norma ha affermato un principio generale, poi nell'attuazione è stata scelta una drastica riduzione dell'applicabilità. Si rischia, in tal modo, di ingenerare delle differenziazioni poco comprensibili per il contribuente (specialmente per il fatto che non sono state chiarite per tempo) e comunque non giustificabili nemmeno sotto l'aspetto teorico: è quasi come affermare che il risultato di alcuni studi è ritenuto più credibile rispetto ad altri, peraltro con una valutazione che si fonda sulla presenza di un numero minimo di indicatori di coerenza economica che non sono derivanti da recenti applicazioni ma da sempre presidiano l'analisi della posizione dichiarata dal contribuente.
Tra l'altro, nella fase di accertamento il diverso peso di credibilità non è mai emerso; a maggior ragione, dunque, se lo studio è considerato un valido parametro di riferimento (e non un automatismo di accertamento, come confermato nel pezzo sotto), non si comprende perché sia ritenuto insufficiente per escludere dal regime premiale. Sempre in merito alla selettività, la norma di legge prevedeva la possibilità di differenziare i termini di accesso alla disciplina (evocando più un riferimento al regime della trasparenza che non al premiale), con una locuzione che sembrava più propriamente riferita alle condizioni di accesso (maggiori o minori), ma non certo a una preclusione vera e propria all'accesso.
- Altro aspetto da non sottovalutare è lo squilibrio che si è creato tra passato e presente. In precedenza, la protezione da accertamenti induttiva era vincolata o alla sola congruità o alla congruità reiterata per due periodi, quello oggetto di controllo e il precedente. Il contribuente era comunque padrone del suo destino: un comportamento virtuoso veniva premiato anche perché garantiva una certa base imponibile al fisco. Oggi, invece, l'aspetto della volontarietà è completamente scomparso, dato che non si può neanche potenzialmente accedere ai benefici se non si rientra nella categoria dei 55 studi di settore "eletti". E bisogna registrare anche un inasprimento (almeno annunciato) nelle tipologie di controlli destinate a colpire chi si trova disallineato rispetto al conteggio di congruità e/o di coerenza che non risulta accompagnato da un adeguato contraltare per chi non si caratterizza per un elevato grado di pericolosità fiscale.
- Quarto e ultimo punto è il meccanismo dell'infedeltà nell'indicazione dei dati, che rischia di punire anche gli errori commessi in buona fede per le difficoltà di compilazione del modello.