Dal primo luglio 2012 scatta l'obbligo del marchio comunitario per tutti gli alimenti biologici preconfezionati prodotti in Italia e negli altri Stati membri dell'Unione Europea che potranno così essere finalmente distinti da quelli importati da Paesi extracomunitari.
Lo rende noto la Coldiretti che invita circa la metà degli italiani che acquistano biologico a verificare d'ora in poi sulle confezioni la presenza del logo biologico dell'Ue, rappresentato dalla "foglia europea" con dodici stelle bianche su fondo verde brillante con al centro una cometa.
Nel campo visivo del logo devono figurare anche il numero di codice dell'organismo di controllo e il luogo di produzione delle materie prime agricole. Il logo comunitario resta però facoltativo per i prodotti biologici non confezionati e per quelli importati mentre continueranno ad essere ammessi, insieme al marchio Ue, altri loghi nazionali, regionali o privati.
Con un aumento annuale degli acquisti del 9 per cento nel primo bimestre del 2012 il fatturato dei prodotti biologici in Italia negli ultimi dieci anni è triplicato passando da meno di un miliardo di euro del 2000 agli oltre tre miliardi di euro attuali ed è quindi importante garantire la trasparenza dell'informazione anche alla luce di un aumento delle importazioni da paesi extracomunitari ottenute con standard diversi da quelli comunitari.
Lo scopo principe del nuovo logo, definito "Logo di produzione biologica dell'Unione europea" dal Reg. CE n. 271/2010, è quello di fornire visibilità ai cibi e alle bevande biologiche, unitamente ad un sistema di garanzie che sia effettivamente percepito dai consumatori, e che può essere sintetizzato come segue:
- almeno il 95% degli ingredienti agricoli sono stati prodotti con metodo biologico; solo in questo caso può comparire la parola "biologico" o una sua abbreviazione nella denominazione di vendita del prodotto;
- il prodotto è conforme anche alle regole del sistema di controllo e certificazione, approvato da ogni singolo Stato membro;
- il prodotto proviene direttamente dal produttore (se sfuso) o è preparato in una confezione sigillata;
- il prodotto porta il nome del produttore, del preparatore o del venditore ed il numero del codice dell'organismo di certificazione che ha effettuato il controllo dell'ultima operazione prima dell'immissione in vendita.
Solo in Italia il legislatore nazionale ha disposto che i prodotti ottenuti in Italia debbano recare altre indicazioni aggiuntive. In particolare, il codice di controllo deve essere preceduto dalla dicitura "Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf"; deve essere inoltre indicato il numero di codice attribuito dall'OdC all'operatore "Operatore controllato n. xxxx".