Decreto sviluppo: cambiano la mediazione e l'appello nel processo civile. Sul priomo piunto si prevede che il diritto all'equa riparazione non spetti nel caso in cui il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta di mediazione Il decreto sviluppo (Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83) interviene su alcune misure in tema di giustizia, in particolare sulla possibilità di proporre appello, nonché in tema di equa riparazione per l'eccessiva durata dei processi.
L'ultimo ambito su cui il provvedimento di crescita interviene riguarda la sfera di applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione civile che prevede particolari conseguenze per la parte che non accetti la proposta del mediatore. Chi rifiuta l'accordo, infatti, non avrà diritto nè al processo breve, nè all'indennizzo per il processo lungo. In pratica chi vince paga le spese, se la sentenza che gli dà ragione è esattamente corrispondente alla proposta di mediazione rifiutata dall'interessato e anche pagare una sazione pari al contributoi unificato. L'obiettivo dichiarato del provvedimento è dunque quello di incentivare il più possibile la mediazione.
In forse il secondo grado di giudizio?
Il decreto sviluppo disciplina anche le possibilità di proporre appello. Il nuovo ordinamento del codice civile diventerà operativo dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. L'articolo 348 del codice civile riguarda i casi in cui l'appello viene dichiarato improcedibile dal giudice, anche d'ufficio. Viene adesso introdotto l'articolo 348-bis, rubricato "Inammissibilità dell'appello. Il giudice d'appello ha ora la facoltà di dichiarare inammissibile l'impugnazione qualora non abbia una ragionevole possibilità di essere accolta. Tale previsione non si applica nel caso in cui è obbligatorio l'intervento del Pm o nei casi di giudizi a cognizione sommaria. Viene inoltre inserito l'articolo 348-ter (pronuncia sull'inammissibilità dell'appello), in virtù del quale la pronuncia di inammissibilità assume la forma di ordinanza, purchè sia sinteticamente motivata (uno o più atti di causa e precedenti conformi).
L'ordinanza di inammissibilità può essere impugnata tramite ricorso per Cassazione, nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello con l'aggiunta dell' omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. L?articolo 383 del codice civile disciplina ora i casi in cui la Corte di Cassazione rimette la causa ad un giudice di pari grado, diverso da quello che ha pronunciato la sentenza cassata, in virtù del principio di alterità del giudice di rinvio rispetto a quello che ha emesso la sentenza cassata. Il rinvio è al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello. L'articolo 436 del codice civile disciplina, infine, le modalità di costituzione dell'appellato, nonché quelle di proposizione dell'appello incidentale, nell'ambito del processo del lavoro. Il 436-bis sulla Inammissibilità dell'appello e pronuncia estende l'applicazione dei nuovi articoli anche all'ambito del processo del lavoro e nelle controversie in materia di locazione, comodato e affitto.