Il deputato Aldo Di Biagio torna ad alzare la voce.
L'appello di Ai.Bi. per una proposta di
riforma delle adozioni internazionali, già raccolto durante i mesi scorsi dall'onorevole - membro dello schieramento Futuro e Libertà per l'Italia e della Commissione parlamentare per gli Affari esteri e comunitari - ha trovato una nuova sponda nell'interrogazione che lo stesso Di Biagio ha depositato il 14 maggio, per favorire
l'inserimento della Commissione per le adozioni internazionali sotto il Ministero degli Affari Esteri e nella direzione di un
Ambasciatore e di funzionari delegati presso le sedi diplomatiche italiane nei Paesi esteri. Di seguito il testo dell'interrogazione.
Aldo DI BIAGIO
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri.
Per sapere, premesso che:
- l'adozione internazionale è regolata in Italia dalla legge n. 183 del 1984 modificata dalla legge n. 476 del 1998 di «ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja, il 29 maggio 1993»;
- una delle maggiori garanzie poste dalla Convenzione a tutela dei minori è il principio di sussidiarietà, in virtù del quale l'adozione internazionale deve essere vista esclusivamente come estremo rimedio per l'accoglienza dei bambini privi di cure genitoriali. Essa va quindi di regola applicata soltanto laddove non esista nessun'altra possibilità per il minore senza famiglia di essere accolto in una famiglia sostitutiva nel proprio Paese;
- con la ratifica della Convenzione de l'Aja del 1993 l'impegno degli Stati appare chiaro: «ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia d'origine», e ancora «l'adozione internazionalepuò offrire l'opportunità di dare una famiglia permanentea quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nei loro Stati di origine»;
- i Paesi che realizzano adozioni internazionali sono quindi tenuti a implementare progetti di cooperazione che consentano, da un lato, la prevenzione dell'abbandono minorile e, dall'altro, il suo superamento attraverso azioni tese al rafforzamento dei legami familiari e al rientro in famiglia oppure, in difetto, all'accoglienza dei minori in un ambiente familiare nel Paese di origine, attraverso l'affidamento o l'adozione nazionale;
- l'obbligo di garantire il rispetto del principio di sussidiarietà non è posto solo a carico dei Paesi di origine di minori, ma anche di quelli cosiddetti «riceventi», come chiarito nel rapporto della Commissione speciale sul funzionamento e la pratica della Convenzione dell'Aja del 1993, redatto il 28 novembre-1o dicembre 2000 dall'ufficio permanente della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato;
- il rapporto citato, anche con riferimento alla necessità di evitare che dall'adozione derivi ingiusto lucro per determinati soggetti, giunge alla seguente raccomandazione: «i Paesi riceventi sono chiamati a supportare le azioni svolte nei Paesi di origine per sviluppare i servizi nazionali di protezione dei minori, inclusi programmi per la prevenzione dell'abbandono»;
- nella stessa Convenzione di New York del 1989 gli Stati parte nel preambolo hanno riconosciuto «l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare i Paesi in via di sviluppo»;
- già nella delibera del 26 novembre 1998, n. 180 del comitato direzionale presso il Ministero degli Affari Esteri, contenente le «Linee-guida della cooperazione italiana sulla tematica minorile», era indicata espressamente, tra le strategie d'intervento quella di «combattere il fenomeno della tratta e del mercato dei minori con attività di prevenzione anche in coordinamento con programmi di sostegno a distanza e dove necessario, con le cautele del caso, di adozione internazionale»;
- ci sono Paesi europei che hanno inserito strutturalmente la propria attività di adozione internazionalenel quadro delle politiche ed azioni di cooperazione allo sviluppo. Così la Francia che ha istituito la propria Autorità Centrale (SAI - Servizio adozioni internazionali) presso il Ministero degli Affari Esteri nell'ambito del Dipartimento dei Francesi all'Estero e dell'Amministrazione Consolare (DFAE). La presidenza di questa autorità è attribuita ad unambasciatore, mentre consolati e ambasciate sono delegati allo svolgimento dei compiti funzionali alla presenza all'estero degli enti autorizzati, al rilascio dei visti per i minori e alla rappresentanza istituzionale dell'Italia all'estero. Quello che caratterizza il sistema francese, dunque, è non solo l'attuale direzione dell'Autorità centrale affidata ad un ambasciatore anziché ad un Ministro, ma anche il fatto che gli uffici dell'autorità fanno parte del Dipartimento del Ministero degli Affari Esteri competente per le attività consolari;
- gli enti italiani autorizzati ad operare all'estero dalla Commissione per le Adozioni Internazionali si trovano a dover svolgere un elevato numero di adempimenti relativi all'ottenimento dei visti oltre a dovere mantenere rapporti di natura istituzionale con le autorità estere competenti per l'adozione internazionale e per i progetti di cooperazione che realizzano; tali rapporti non sono agevolati da una politica centrale delle rappresentanze italiane all'estero perché non rientrano tra i poteri istituzionali di ambasciate e consolati;
- considerata l'attuale crisi delle adozioni internazionali e, in particolare, la forte contrazione delle idoneità all'adozione internazionale rilasciate dai Tribunali per i Minorenni (dai 6.273 decreti del 2006 si è passati ai 3.179 del 2011) appare non più differibile predisporre una riforma della legge in vigore per dare un nuovo slancio alle adozioni internazionali e maggiore fiducia rispetto all'iter che le caratterizza;
- alla luce di quanto evidenziato, sarebbe auspicabile razionalizzare le procedure sotto diversi aspetti per garantire celerità e trasparenza e - alla luce delle criticità evidenziate - il modello francese potrebbe rappresentare un riferimento interessante per la ridefinizione amministrativa ed organizzativa del sistema vigente in Italia:
si chiede:
se il Governo intenda, e con quali modalità, incardinare l'autorità centrale per le adozioni internazionali presso il Ministero degli Affari Esteri, al fine anche di garantire l'inclusione dei Paesi nei quali l'Italia adotta maggiormente fra quelli «prioritari» anche in termini di investimento in progetti di cooperazione allo sviluppo in attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale;
se e come il Governo intenda inoltre coinvolgere gli uffici delle rappresentanze italiane all'estero per l'esercizio delle funzioni relative alle adozioni internazionali e per il necessario supporto, ma anche controllo, al lavoro svolto all'estero dagli enti autorizzati.
* Trasmettiamo i dati relativi all'interrogazione:
Interrogazione a risposta in Commissione 5/06845
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 631 del 14/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI BIAGIO ALDO
Gruppo: FUTURO E LIBERTÀ PER IL TERZO POLO
Data firma: 14/05/2012
Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Destinatari
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 14/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/05/2012