In occasione di assunzioni di persone disabili, possono essere dedotte dalla base imponibile Irap, ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (che prevede la deduzione delle spese relative, tra l'altro, ai disabili):
a) le spese sostenute per il personale disabile ai sensi dell'art. 1, L. 12 marzo 1999, n. 68;
b) le spese per i disabili che al momento dell'assunzione, effettuata prima dell'entrata in vigore della citata L. 68/1999, erano in possesso dei requisiti stabiliti dalla L. 2 aprile 1968, n. 482.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. 68/1999: appartengono alla categoria delle persone disabili, oltre quelle espressamente indicate nella norma, le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa del 45 per cento.
In base all'art. 5, L. 482/1968 (legge abrogata dalla L. 68/1999), sono considerati invalidi civili i soggetti affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo.