Resta una settimana di tempo per le associazioni non profit che devono segnalare le novità, ai fini fiscali, verificatesi nel corso del 2011. Entro il 2 aprile (la scadenza del 31 marzo, cade di sabato), infatti, devono ricompilare e trasmettere di nuovo il modello Eas (Enti Associativi). Gli enti associativi possono utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. La rivista dell'Agenzia, Fisco Oggi, sottolinea che in caso di variazioni di dati poco significative, la trasmissione del modello Eas non va effettuata
Chi deve presentare il modello Eas
I soggetti obbligati sono gli: enti privati non commerciali di tipo associativo (articolo 148, comma 1, Tuir) e gli enti privati associativi privilegiati (articolo 148, commi 3, 5, 6 e7, del Tuir).
Sono, invece, esonerate le: associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni che non svolgono attività commerciali; associazioni pro loco che optano per il regime contabile di cui alla legge 398/1991; organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri (o albi) regionali (o provinciali) di cui alla legge 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle "marginali" individuate con decreto del ministro delle Finanze del 25 maggio 1995 e, infine, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Inoltre, occorre tenere presente che la circolare 45/2009 ha indicato quali sono gli enti associativi che hanno l'obbligo di compilazione parziale. Si tratta di enti già iscritti in albi o registri di competenza della Pubblica amministrazione, ai quali è richiesta la compilazione del primo riquadro e alcune specifiche parti del secondo, come, tra le altre, le associazioni religiose riconosciute dal ministero dell'Interno o quelle politiche, sindacali e di categoria.
Tornando alla scadenza imminente si ricorda che vale anche per i nuovi enti non commerciali, nello specifico, quelli nati da due mesi, la comunicazione, infatti, va inoltrata per via telematica, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'organismo.
Si ricorda, infine, che il modello va ripresentato anche se si perdono i requisiti qualificanti, compilando l'apposita sezione; in questo caso, l'adempimento va effettuato entro 60 giorni dalla data in cui si verifica la circostanza.
La mancata presentazione del modello Eas comporta la perdita dei benefici fiscali.
Il modello, disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia (qui), consente agli organismi di tipo associativo non commerciali di usufruire di un regime fiscale agevolato, vale a dire la non imponibilità dei corrispettivi, dei contributi e delle quote di cui all'articolo 148 del Tuir (ai fini delle imposte sui redditi) e dell'articolo 4 del Dpr 633/1972 (ai fini Iva).
Presupposto per l'applicazione di tali disposizioni è la qualificazione dell'associazione come ente non commerciale, motivo per cui nell'Eas vanno riportati i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, permettendo così la verifica da parte dell'amministrazione finanziaria dell'esistenza dei requisiti necessari, così come riportato nella circolare 12/2009.