Dopo oltre 20 anni di attesa dal 30 luglio è entrato in vigore la norma interministeriale che stabilisce le direttive da seguire - dai macchinari alle procedure - per chi vuole fare impresa in questo settore, tutelando in modo più forte la sicurezza di operatori e utentiROMA - Si attendeva da 21 anni e con l'estate è arrivato il decreto interministeriale (ministero dello Sviluppo economico e ministero della Salute) che rivoluziona i centri estetici sia per gli utenti che per gli stessi operatori.
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 luglio, è entrato in vigore il 30 luglio. Da adesso, dunque, i centri di bellezza dovranno adeguarsi alle direttive stabilite: macchinari, procedure, nuove regole e raccomandazioni per chi decide di fare impresa in questo settore.Si riempie un vuoto normativo. La parola d'ordine è: sicurezza, un elemento fondamentale per un settore da sempre borderline tra la medicina e la pratica estetica.
In particolare, il decreto aggiorna alcuni aspetti relativi al contenuto della legge 1 del 1990 che, disciplinando l'attività di estetista, definiva un percorso per la qualificazione professionale, senza però delinearne in modo dettagliato i contenuti specifici, e rimandando la definizione di questo aspetto alla emanazione di successive norme attuative. Un vuoto che, tuttavia, non è stato in seguito colmato e che ha favorito nel nostro Paese, l'emergere di una situazione a pelle di leopardo. A distanza di oltre 20 anni, quindi, il decreto interministeriale - pur innovando poco o nulla circa i requisiti per svolgere la professione di estetista - ha aggiornato l'elenco delle apparecchiature "estetiche" riportato nella legge 1 del 1990 e, soprattutto, ha fornito per ognuna di esse, una scheda tecnico-informativa con finalità di utilizzo in campo estetico, modalità di esercizio, cautele d'uso e conoscenze specifiche per l'utilizzatore di ciascuna tipologia di apparecchio.
L'INAIL: un passo avanti importante. "Si tratta di un notevole passo avanti", sottolinea Carlo Grandi, ricercatore del dipartimento di Medicina del lavoro dell'INAIL (ex Ispesl), "soprattutto per quanto riguarda due ambiti di pratica estetica in crescente e tumultuosa espansione: abbronzatura artificiale e trattamenti con utilizzo di apparati laser. Le apparecchiature impiegate nei centri estetici, a seconda del tipo di energia erogata, possono esporre il cliente e, in alcuni casi, l'operatore che le utilizza a varie tipologie di rischio (elettrico, meccanico, termico, da radiazioni, da vibrazioni), con potenziali effetti sullo stato di salute dell'esposto, in termini di danni immediati o, in alcuni casi, a lungo termine."Lampade abbronzanti: i possibili pericoli. Per esempio, le lampade abbronzanti UV-A e quelle al quarzo e le varie apparecchiature nelle quali esse sono opportunamente collocate (solarium, lettini, ecc.) rappresentano sorgenti di radiazione ultravioletta - alle quali sia il cliente sia l'operatore possono essere esposti - con possibilità di effetti cronici soprattutto a livello della pelle.
"Riguardo l'abbronzatura artificiale la scheda tecnico-informativa recepisce le istanze emerse negli ultimi anni circa il rischio di effetti a lungo termine legati all'esposizione a radiazione ultravioletta (UV) propria dei trattamenti abbronzanti, in particolare alla componente UV-A e, in misura generalmente molto minore, UV-B", continua Grandi. Studi epidemiologici hanno, infatti, evidenziato l'aumento del rischio del cancro alla pelle per chi ricorre all'abbronzatura artificiale. Nel caso del melanoma tale rischio si traduce in un aumento medio del 75% nelle persone che, prima dei 30 anni, fanno ricorso a questi trattamenti. Per questo nel 2009 l'Iarc (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) ha classificato come cancerogeno l'intero spettro della radiazione ultravioletta e le singole bande UV-A, UV-B e UV-C, analogamente a quanto già fatto nel 1992 per la radiazione solare nel suo insieme."Sole artificiale": stop per i soggetti a rischio.
Il decreto prevede - oltre ad un'adeguata informativa all'utente sui possibili rischi - il divieto esplicito di utilizzare apparecchiature abbronzanti per i minori di 18 anni, donne in stato di gravidanza, soggetti che soffrono o hanno sofferto per neoplasie della cute, soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente per esposizione al sole. "Questa presa di posizione decisa, analoga a quella di altri paesi europei ed extraeuropei non può che essere condivisa", precisa. Grandi, "e rappresenta una prima risposta in termini di prevenzione nei confronti di un fenomeno che, in futuro, potrebbe trasformarsi in un problema di sanità pubblica, come le neoplasie della cute da trattamenti abbronzanti artificiali". L'uso di apparecchiature abbronzanti - che deve avvenire esclusivamente per fini estetici - deve essere riservato a personale con preparazione teorico-pratica specifica, in grado, si legge nella normativa, "(...) di valutare le condizioni della cute del soggetto".
"Considerata l'assenza finora di ogni regolamentazione delle pratiche di abbronzatura artificiale, si comprende come in questo specifico ambito la svolta sia stata drastica", valuta il ricercatore dell'INAIL.Apparecchiature sono sempre più sicure.
"Bisogna però aggiungere che l'evoluzione tecnologica che ha riguardato questa tipologia di apparecchiatura ha garantito negli anni livelli di sicurezza più elevati", precisa Luigi Monica, del dipartimento Tecnologie della sicurezza dell'INAIL (ex Ispesl), "diminuendo l'esposizione radiante (dose) per singola seduta e l'irradianza massima consentita (con il nuovo Decreto non dovrà superare i 0,3 W/m2) al fine di ridurre il rischio di danni a breve e a lungo termine connessi con questo tipo di trattamenti estetici.""Istruzioni per l'uso" per apparati laser e soft laser. Nel settore estetico sono sempre più diffusi apparati laser a bassa e ad alta potenza per trattamenti che hanno lo scopo di rilassare, rassodare e tonificare la cute oppure stimolare le aree riflessogene delle mani e dei piedi, per la depilazione e per rimuovere tatuaggi o macchie cutanee di varia natura. E' molto importante che il laser venga utilizzato secondo le indicazioni e le avvertenze riportate nelle schede tecnico-informative. "In tal senso il decreto è uno strumento validissimo per fissare chiari requisiti di sicurezza delle apparecchiature", continua Monica. "Requisiti che dovranno essere garantiti non solo all'immissione delle macchine sul mercato, e alla loro messa in servizio, ma soprattutto assicurati nel tempo grazie a un' adeguata manutenzione".Il manuale d'uso: una "bussola" essenziale.
Il manuale d'uso è fondamentale al mantenimento del livello di sicurezza prescritto e dovrà contenere tutte le informazioni che consentono di verificare se un'apparecchiatura è installata in maniera adeguata e sicura, nonché le informazioni riguardanti la natura e la frequenza delle operazioni di manutenzione e di taratura necessarie per garantirne costantemente il buon funzionamento e la sicurezza. "Sebbene dal punto di vista normativo, l'utilizzo degli apparati laser non è legato in modo stringente allo svolgimento di corsi professionali o al possesso di particolari qualifiche o titoli di studio", evidenzia Grandi, "le schede tecnico-informative del decreto prevedono espressamente che chi utilizza l'apparecchiatura deve conoscere la classificazione dei laser, le etichette di avvertimento e di sicurezza, i rischi per l'occhio e per la cute, le possibili interazioni del fascio laser con oggetti dell'ambiente circostante".
Luce pulsata: attenzione agli occhi. In costante aumento anche i trattamenti per la fotodepilazione che utilizzano la luce pulsata: anche per essi sono previsti restrizioni d'uso e precauzioni da seguire per la protezione degli occhi. L'impiego di apparecchiature a luce pulsata è, dunque, riservato a personale con qualifica professionale e con preparazione teorico-pratica specifica, in grado anche - specifica sempre la norma - "(...) di valutare preventivamente le idonee condizioni della cute del soggetto".(Simona Pianizzola)