Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato un provvedimento che ripristina la procedura di espulsione coattiva immediata per tutti gli extracomunitari clandestini qualora:
- pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
- a rischio di fuga;
- espulsi con provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- violino le misure di garanzia imposte dal Questore;
- violino il termine per la partenza volontaria.

2. Viene introdotto l'allontanamento coattivo (espulsione) anche dei cittadini comunitari per motivi di ordine pubblico se permangono sul territorio nazionale in violazione della direttiva 38/2004 sulla libera circolazione dei comunitari.

3. E' prolungato il periodo di permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione fino a 18 mesi, in linea con le disposizioni della direttiva.

4. Per evitare il rischio di fuga dello straniero, sono previste misure di garanzia idonee, la cui violazione è punita con la multa da 3.000 a 18.000 euro.

5. Vengono rimodulate le fattispecie dei reati di violazione e reiterata violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio con la previsione della sanzione pecuniaria e con la possibilità per il giudice di pace di sostituire la condanna con l'espulsione.

6. E' attribuita al giudice di pace la competenza anche sui reati di violazione e reiterata violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio e sui reati di violazione delle misure di garanzia per evitare il pericolo di fuga e delle misure alternative al trattenimento imposte dal Questore.

7. Sono previste misure alternative al trattenimento nel Cie per lo straniero irregolare che non sia pericoloso, quali la consegna del passaporto o altro documento equipollente, l'obbligo di dimora e l'obbligo di presentazione presso gli uffici della Forza pubblica. La violazione delle misure viene punita con la multa da 3.000 a 18.000 euro.

8. E' prevista la concessione di un termine per il rimpatrio volontario, anche assistito, dello straniero irregolare che non rientri nelle condizioni previste al punto 1.

9. Sono infine introdotte ulteriori misure di adeguamento della normativa nazionale alle direttive 38/2004 e 115/2008;

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