È di 60.000 la quota di lavoratori non comunitari stagionali prevista dal DPCM del 17 febbraio 2011 concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso per il 2011, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.
Si tratta di una quota inferiore di 20.000 unità rispetto a quella del 2010, rivolta a lavoratori provenienti da Paesi appartenenti perlopiù all'area balcanica, Est Europa, Maghreb e Medio Oriente, tra cui alcuni Paesi coinvolti in accordi di cooperazione con l'Italia in materia di politiche migratorie (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto).
La novità di quest'anno, introdotta con Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 febbraio 2011, riguarda l'avvenuta definizione delle procedure che regolano il rilascio del nulla osta pluriennale, introdotto con legge 189/2002.
Sempre nei limiti della quota massima di 60.000 posti, tale nulla osta può essere richiesto per i lavoratori che già abbiano fatto ingresso in Italia come lavoratori subordinati stagionali per almeno due anni consecutivi e ne consente l'ingresso per i successivi due anni, sulla base di una semplice conferma del datore di lavoro.
Risale invece al giugno scorso la Circolare del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (18 giugno 2010) che introduce delle novità riguardanti l'istruttoria sulle richieste di rilascio di nulla osta e l'assunzione del lavoratore stagionale, finalizzate al contrasto del lavoro nero:
Ai fini dell'istruttoria, le direzione provinciali del lavoro tengono conto di precedenti casi in cui il datore dopo aver ottenuto il nulla osta per il lavoratore stagionale non lo abbia assunto regolarmente o abbia revocato la richiesta;Il datore di lavoro accompagna il lavoratore allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare, nelle successive 48 ore, la comunicazione obbligatoria per l'assunzione;La richiesta di revoca del nulla osta già concesso è accolta solo se non è già stato rilasciato il visto di ingresso e comunque solo per cause di forza maggiore;Nel caso in cui il datore non intenda più procedere all'assunzione, può subentrare al suo posto un altro datore con lo stesso tipo di contratto.
Come è noto, al fine di consentire la tempestiva definizione delle procedure, il sistema di gestione dei procedimenti, rispettando l'ordine cronologico di presentazione, consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell'attività lavorativa. Al momento è già possibile compilare le domande per il rilascio del nulla osta, le cui modalità sono rimaste invariate rispetto agli anni precedenti.
Attraverso una procedura informatizzata, sarà possibile inviare le richieste a partire dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Decreto in Gazzetta ufficiale, sia direttamente da parte del datore di lavoro, sia attraverso associazioni di categoria accreditate. (com/ef)