ATTIVITA' ISTITUZIONALE della ONLUS: l'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti che versano in condizioni personali disagiate, anche economicamente, svolta dalla casa di riposo-Onlus, rientra nell'attività istituzionale di tale ente, quando la retta di ricovero non viene fatta gravare sull'ospite, oppure viene fatta gravare su quest'ultimo in misura inferiore alla metà del suo ammontare. Quindi l'eventuale pagamento versato dall'ospite non esclude la finalità solidaristica della prestazione, se il relativo ammontare è inferiore al 50 per cento della retta.
CORRISPETTIVO a CARICO dell'ASSISTITO: si intende anche quello pagato dai familiari o da altri soggetti diversi dall'ente pubblico che interviene a favore dell'anziano.
INDENNITA' di ACCOMPAGNAMENTO (L. 11 febbraio 1980, n. 18): non rientra nel computo del corrispettivo a carico dell'assistito.
ATTIVITA' CONNESSE: anche le case di riposo-Onlus possono svolgere le stesse attività connesse previste per la generalità delle Onlus a c.d. solidarietà condizionata, e quindi indirizzare l'attività tipica anche a beneficio di soggetti che non versano in condizioni di svantaggio economico. Per quanto riguarda la "prevalenza" di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 460/1997, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria svolta nell'ambito delle case di riposo-Onlus, è rilevante il numero degli ospiti assistiti in ciascun anno. Di conseguenza, il numero delle prestazioni riconducibili alle attività connesse, non deve essere prevalente rispetto al numero delle prestazioni riconducibili all'attività istituzionale (e cioè prestazioni rese nei confronti di assistiti che pagano quote di ammontare inferiore alla metà dell'importo totale della retta).