Il 21 dicembre 2010 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge di stabilità 2011 (Legge n. 220 del 13 dicembre 2010).Con riferimento al settore sanitario, le principali novità riguardano:
- Finanziamento del SSN e sospensione del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (art. 1, comma 49)
Il finanziamento dello Stato per il SSN viene incrementato di 347,5 milioni di euro per l'anno 2011. Tale somma serve ad assicurare alle Regioni, per i primi cinque mesi del 2011, la copertura finanziaria per la sospensione del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. A partire dal 1 giugno 2011, se non verranno introdotti ulteriori provvedimenti di copertura, le Regioni dovranno fronteggiare i costi rimanenti con fondi propri. (ticket o altre misure)
- Regioni in disavanzo sanitario (art. 1, comma 50-52)
Comma 50 - Limitatamente ai risultati di esercizio del 2010, viene consentito alle Regioni di coprire il disavanzo sanitario con risorse di bilancio regionale, a patto che le relative misure di copertura siano idonee e congrue e adottate entro il 31 dicembre 2010
Comma 51 - Per le Regioni sottoposte a Piano di rientro in cui operi il Commissario ad acta, viene prorogato, per tutto il 2011, il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle Aziende Sanitarie locali ed Ospedaliere. Tale disposizione ha la finalità di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti
Comma 52 - Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i tavoli tecnici di verifica abbiano accertato l'attuazione dei piani di rientro in misura parziale entro il 31 ottobre 2010, viene consentita una deroga fino al 10% al blocco del turn-over del personale.
- Impiego per interventi di edilizia sanitaria pubblica di risorse della quota del Fondo per le aree sottoutilizzate FAS, destinata alla programmazione regionale. (art.1, comma 5)
Per l'anno 2012, viene destinata una quota delle risorse del FAS, pari a 1.500 milioni di euro, per interventi di edilizia sanitaria pubblica. Di tale risorse, l'85% viene destinato alle Regioni meridionali e il restante 15% a quelle del centro-nord.
-Misure in materia di giochi (art. 1, comma 70)
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di stabilità, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, adottano linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo.