I medici precari licenziati prima del 24 novembre 2010, sia nella sanità pubblica che in quella privata, hanno tempo fino al 23 gennaio 2011 per impugnare il licenziamento.
Ha ricordarlo la FP CGIL, sottolineando che possono farlo coloro che hanno avuto contratti la cui durata complessiva sia stata superiore ai 3 anni (previsti dal d.lgs. 368/2001) o quelli per i quali si è arrivati alla conclusione del rapporto di lavoro senza atti formali o prima della scadenza.
Per i licenziamenti successivi al 24 novembre 2010, i medici precari hanno, invece, 60 giorni dal licenziamento o dalla conoscenza dei motivi dello stesso per l'impugnazione. L'iter dell'impugnazione prevede che entro i successivi 270 giorni si deve depositare il ricorso nella cancelleria del tribunale competente o dare comunicazione all'azienda della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, dopo il quale, in caso di mancato accordo, il ricorso al giudice dovrà essere presentato entro 60 giorni.
Il sindacato ricorda che il termine del 24 gennaio è stato introdotto con il Collegato Lavoro, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 novembre), che abolisce il termine di 5 anni di prescrizione per i licenziamenti annullabili, cioè il diritto a presentare ricorso in caso di pregressi licenziamenti con irregolarità.
"Siamo impegnati a difendere i diritti dei 15mila medici precari nella sanità pubblica e privata - ha affermato Massimo Cozza, Segretario Nazionale FP CGIL Medici". "Queste nuove inique norme sull'impugnazione del licenziamento - prosegue Cozza - potrebbero interessare in particolare i medici precari di Lazio, Campania, Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo, Piemonte e Molise", ovvero le Regioni sottoposte ai Piani di rientro.