ROMA - Tra le molte novità introdotte dalla legge 183/2010, il cosiddetto "Collegato lavoro alla manovra di finanza pubblica", entrata in vigore il 24 novembre 2010, sono presenti varie modifiche alla disciplina dei permessi per l'assistenza alle persone con disabilità in situazione di gravità. È stata, infatti, parzialmente modificata la disciplina dettata dalla Legge 104 del ?92 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili e dal decreto legislativo n.151 del 2001: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità".
Tra le principali novità introdotte dal Collegato lavoro, dunque, la restrizione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi, l'eliminazione del requisito della convivenza, la previsione della decadenza nel caso di insussistenza dei requisiti per la fruizione delle agevolazioni e l'istituzione della banca dati presso il Dipartimento della Funzione pubblica. Chiarimenti sulle nuove norme arrivano da due circolari, emesse rispettivamente del dipartimento della Funzione pubblica (n. 13 del 6 dicembre 2010) e dell'Inps (n. 155 del 3 dicembre 2010).
Con la nuova norma la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di disabilità grave spetta al coniuge e ai parenti e affini entro il secondo grado. Rispetto al passato, dunque, la nuova disposizione menziona espressamente il coniuge tra i lavoratori titolari della prerogativa e prevede un passaggio dal terzo al secondo grado di parentela. La legge prevede però un'eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età, siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti: in tali casi la legittimazione alla titolarità di permessi è estesa anche ai parenti e affini entro il terzo grado.
Le circolari chiariscono poi che l'espressione "mancanti" deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, come divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità. Chiarito anche il concetto di "patologia invalidante", che consente l'estensione dal secondo al terzo grado di parentela o affinità. In base al decreto interministeriale 278 del 2000 si possono considerare invalidanti: le patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale; le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici; le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario. Il diritto, previsto dalla legge 104 per i lavoratori dipendenti pubblici o privati, consiste nella possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno.