La Giunta regionale dell'Umbria, adottando il nuovo calendario venatorio, aveva incluso tra le specie cacciabili alcune specie protette; contro tale deliberazione aveva proposto ricorso il WWF. Il Tar dell'Umbria respingeva il ricorso, mentre il Consiglio di Stato, in appello, sospendeva il citato provvedimento regionale. Poiché la Regione si adeguava soltanto in parte alle indicazioni dell'autorità giudiziaria amministrativa, la Commissione di controllo sugli atti regionali annullava tale ultima deliberazione. Avverso tale annullamento, la Regione proponeva ricorso dapprima al Tar e successivamente al Consiglio di Stato: entrambi gli organi - il Consiglio di Stato con la sentenza che si commenta - respingevano il gravame. In particolare, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del comportamento della Giunta regionale dell'Umbria, innanzitutto perché ha incluso tra le specie cacciabili alcune protette, e in secondo luogo perché non si è attenuta alle indicazioni contenute in una pronuncia giurisprudenziale.

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