ROMA - "Il servizio sanitario nazionale è obbligato dalle leggi vigenti a fornire le necessarie cure ai malati di Alzheimer e ai pazienti colpiti da altre forme di demenza senile, nonché agli adulti e agli anziani affetti da patologie invalidanti e da non autosufficienza": un documento per richiamare le istituzioni alle loro responsabilità nei confronti del malati di Alzheimer e delle loro famiglie. E' quello redatto dall'associazione Senza limiti onlus e dal Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base (Csa) e distribuito martedì 21 a Milano durante il convegno "Alzheimer.E' tempo di agire insieme!", in occasione della XVII Giornata mondiale Alzheimer.

Riportiamo qui di seguito il testo integrale della lettera

Le cure devono essere assicurate senza limiti di durata:
A) gratuitamente negli ospedali e nelle case di cura private convenzionate durante la fase acuta;
B) nelle rsa (residenze sanitarie assistenziali) nel corso del periodo della cronicità. In questo caso gli oneri economici sono a carico della sanità nella misura minima del 50% della retta totale, mentre il ricoverato deve versare la quota alberghiera esclusivamente nei limiti delle sue personali risorse economiche, senza alcun onere per i parenti conviventi o non conviventi.

La legge consente ai parenti di opporsi alle dimissioni da ospedali e case di cura private convenzionate e di richiedere la continuità terapeutica quando non è prticabile il rientro al domicilio dell'ammalato. A seguito delle opposizioni (finora ne sono state presentate oltre 3mila) i malati di Alzheimer, gli anziani cronici non autosufficienti e le persone colpite da demenza senile hanno ottenuto il trasferimento, a cura e spese della sanità, dall'ospedale e/o casa di cura convenzionata ad una Rsa (residenza sanitaria assistenziale) o un'analoga struttura convenzionata con l'Asl.

Il diritto dei malati di Alzheimer, dei soggetti colpiti da altre forme di demenza senile e degli anziani cronici non autosufficienti è sancito dalle leggi vigenti (le prime sono addirittura la 841/1953 e la 692/1955)

Dette leggi sono state confermate dai Lea, livelli essenziali di assistenza sanitaria (decreto del presidente del consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 e articolo 54 della legge 289/2002) secondo cui le prestazioni devono obbligatoriamente essere fornite senza che possano essere avanzati pretesti circa la mancanza di sufficienti mezzi economici.

Pur essendo prioritari gli interventi domiciliari, occorre ricordare che in base alle leggi vigenti

I congiunti non hanno alcun obbligo giuridico di svolgere attività di competenza del servizio sanitario. Per l'attuazione di dette cure è indispensabile il sostegno anche economico (rimborso forfetario delle spese vive) dei congiunti che, a titolo di volontariato intrafamiliare, si impegnano in questo gravoso compito.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.fondazionepromozionesociale.it

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