ROMA - La bocciatura di un alunno con disturbi dell'apprendimento che abbia gravi insufficienze in alcune materie è illegittima quando non tiene conto della situazione complessiva dell'alunno e delle sue difficoltà oggettive a conseguire risultati nelle materie in cui trova maggiori difficoltà. Ad affermarlo è il Tar del Lazio che ha accolto (sentenza 31203 del 23 agosto 2010) il ricorso dei genitori di uno studente romano affetto da dislessia, contro il provvedimento con cui il Consiglio dei docenti del suo istituto aveva deciso la sua non ammissione alla classe successiva.

I professori e il dirigente scolastico avevano motivato la bocciatura con la volontà di "permettergli di consolidare le conoscenze e le competenze di base nelle discipline nelle quali ha manifestato maggiori difficoltà", ma i genitori del ragazzo sottolineavano che non era stata considerata la patologia del figlio, limitandosi a tener conto dei risultati insufficienti in molte materie. Il Tar ha di fatto dato ragione alla coppia, richiamandosi ad alcune indicazioni emanate proprio dal Ministero dell'istruzione per valutare i casi di disturbo nell'apprendimento: "Il Consiglio dei docenti nella formulazione del giudizio di non promozione - si legge nella sentenza -ha chiaramente omesso di far menzione e di valutare nella sua globalità la particolare situazione dell'alunno". In particolare non è stato valutato che l'alunno aveva riportato gravi insufficienze proprio in quelle materie che gli sono più ostiche in ragione della patologia (in particolare gli scritti delle lingue straniere) e che invece, oltre ad un netto miglioramento fra primo e secondo quadrimestre in quasi tutte le discipline (segno dell'impegno esercitato dal ragazzo), si era trascurata una giusta valutazione della piena sufficienza riportata in quelle materie il cui studio comporta un minore impegno nella lettura (dalla matematica alla musica fino all'educazione artistica).

D'altronde, ricorda la sentenza, lo stesso ministero nei suoi indirizzi ricorda che le difficoltà derivanti ad esempio da una dislessia "si manifestano in persone dotate di quoziente intellettivo nella norma e spesso vengono attribuite a negligenza, scarso impegno e interesse": una bocciatura, in questi casi, può avere come conseguenza un abbassamento dell'autostima o comunque un rischio di abbandono scolastico o di scelte di basso profilo rispetto alle potenzialità". Tanto più che, nel caso concreto, la scuola non aveva messo in atto alcun aiuto specifico per l'alunno, nonostante il padre lo avesse esplicitamente richiesto già due anni prima della bocciatura. Il Tar del Lazio ha dato dunque torto alla scuola e al ministero dell'Istruzione (rappresentati in giudizio dall'Avvocatura generale dello Stato) e ha annullato il provvedimento di bocciatura dal momento, ricordando che il collegio dei docenti, in sede di formulazione del giudizio finale sull'alunno affetto da disturbi di apprendimento certificati, deve tener conto di tutti gli elementi di valutazione imposti dalla legge e non solo di quello prettamente tecnico dei risultati conseguiti.

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