Onorevole Sandro Bondi
Ministro per i beni e le attività culturali


Onorevole Ministro,
Italia Nostra riconosce che si deve alla Sua ferma determinazione la perentoria esclusione dai trasferimenti previsti dal decreto legislativo n. 85 del 2010 dei "beni appartenenti al patrimonio culturale". Questa appropriata espressione comprende dunque non soltanto i beni appartenenti allo Stato che sono stati oggetto del formale provvedimento di verifica secondo il procedimento previsto dai commi 2 e 3 dell'art.12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma insieme tutti quelli la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni per i quali ancora non sia stata effettuata la verifica e che il comma 1 dello stesso articolo assoggetta (fino a che non sia intervenuta una dichiarazione in ipotesi negativa) alla tutela, cioè alle disposizioni del "Codice".
La identificazione dei beni dello Stato appartenenti al patrimonio culturale, così intesi (ripetiamo, tutti i beni la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni per i quali non sia intervenuta la verifica negativa dell'interesse culturale) non offre margine alcuno di valutazione discrezionale e a rigore dovrebbe dunque sfuggire al procedimento previsto dal comma 3 dell'art. 5 del d.lgs 85/2010 che onera le "amministrazioni statali" (quindi il Mibac per i beni del patrimonio culturale) di presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo "gli elenchi dei beni di cui richiedono l'esclusione" (nostra sottolineatura di una espressione che implica un apprezzamento discrezionale) e la stessa Agenzia del Demanio nel compilare l'elenco relativo ai propri beni dovrebbe operare autonomamente in via pregiudiziale la esclusione di tutti i beni la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni per i quali non sia intervenuta la verifica negativa dell'interesse culturale.
Ebbene la stampa da qualche tempo riprende insistentemente la pubblicazione di elenchi analitici di beni dello Stato che sarebbero stati diffusi dalla Agenzia del Demanio e che hanno suscitato il vivo allarme della opinione pubblica preoccupata della sorte del demanio culturale, perché comprendono beni di riconosciuto altissimo interesse culturale e perfino prestigiosissimi complessi museali: preoccupata a ragione, se quegli elenchi riflettessero l'adempimento previsto dal comma 3 del citato art.5, sembrando assurdo che la esclusione di beni di tale natura dai trasferimenti, a facoltà discrezionale di regioni province e comuni, possa rimanere condizionata alla tempestiva esplicita richiesta del Ministero.
Italia Nostra Le prospetta in conclusione la esigenza di un Suo tempestivo intervento presso l'Agenzia del Demanio perché nella formazione dell'"elenco dei propri beni" non vi comprenda quelli che debbono per vincolo di legge essere esclusi perché "appartenenti al patrimonio culturale", in quell'elenco dovendo essere inclusi esclusivamente quelli, se di esecuzione ultracinquantennali, dei quali sia stata esplicitamente verificata l'assenza dell'interesse culturale. E beni così verificati negativamente costituiscono una entità marginale nel complesso del patrimonio dello Stato per la ragione, che converrà anche in questa occasione far valere con fermezza, che i beni di appartenenza pubblica sono assoggettati alla tutela (e perciò compresi nel patrimonio culturale) se presentino un interesse storico o artistico pur non qualificato (art. 10, comma 1, del "Codice"), a differenza di quelli di appartenenza privata, riconosciuti beni culturali se ne sia accertato l'interesse "particolarmente importante"(stesso articolo, comma 3).
Deve in ogni caso, a giudizio di Italia Nostra, rimanere incontestabile che le Direzioni regionali per i beni culturali non sono chiamate a pronunciarsi, in funzione dell'applicazione del d.lgs 85/2010 ed entro il breve termine previsto dal coma 3 dell'art.5, sull'interesse culturale dei beni che non siano già stati oggetto del procedimento dei verifica, dovendo per tali beni operare invece l'automatica esclusione. E se è sicuramente opportuno richiamare l'attenzione delle Direzioni regionali in ordine ai beni esistenti nel territorio di competenza ed inclusi nell'elenco dell'Agenzia del demanio, da esse si attende la indicazione dei beni di esecuzione ultracinquantennale a confronto di quelli per i quali sia stata attuata la formale verifica negativa, i soli che rientrano nella operazione di trasferimento.
Italia Nostra non dubita che Ella opererà per la rigorosa esclusione dei beni culturali (da Lei pretesa nella formazione del decreto) pure nella attuazione dei previsti trasferimenti e si dichiara pronta a collaborare nei modi che saranno ritenuti più utili ed opportuni, permettendosi perciò di trasmettere ora copia di questa lettera al Direttore generale Architetto Mario Lolli Ghetti e al Capo dell'Ufficio legislativo Consigliere Mario Luigi Torsello.
Nel ringraziarLa per l'attenzione, porgo i migliori saluti.

Il Presidente
Alessandra Mottola Molfino

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